910.100

 Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr)

Legge

sull’agricoltura

(LAgr)[1]

del 3 dicembre 2002 (stato 15 giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-richiamata la legge federale sull’agricoltura e le relative norme di applicazione;

-visto il messaggio 6 giugno 2001 n. 5125 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 19 novembre 2002 n. 5125 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

decreta:

Capitolo I

Generalità

 

Scopo

Art. 11In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto dell’ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l’agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile.

2Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili condizioni di vita e di produzione dell’agricoltura montana e collinare.

3In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l’uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed escludendo l’uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti.

 

Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole

Art. 21I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura.

2Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale.

3Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari.

 

Capitolo II

Formazione professionale

 

Generalità

Art. 3Il Cantone promuove, in collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.

 

Centro professionale del verde e Azienda Agraria Cantonale di Mezzana

Art. 4[2]1Il Centro professionale del verde, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua.

2L’Azienda agraria cantonale di Mezzana serve per le necessità dell’insegnamento, della pratica dell’agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca.

 

Consulenza

Art. 51Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua.

2Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.

3Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

 

Capitolo III

Miglioramenti strutturali

 

Aiuti agli investimenti

Art. 6[3]Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe:

a)la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale;

b)la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di montagna, nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;

c)l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;

d)la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti;

e)l’acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il capoazienda commisurate al fabbisogno dell’azienda o di edifici alpestri;

f)il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi;

g)la costruzione, il miglioramento e l’adeguamento di impianti di collegamento per le aziende alpestri e aziende agricole abitate tutto l’anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;

h)la costruzione, la trasformazione o l’acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola;

i)limitatamente all’interessenza agricola, l’approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o la trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di impianti irrigui e di bilancio idrico del suolo;

l)il ripristino di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il ripristino periodico di opere e impianti del genio rurale;

m)l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale;

n)le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico delle aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti appropriati;

o)il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico;

p)la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre per l’orticoltura;

q)la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici anche in zona edificabile per intraprendere un’attività accessoria agrituristica, a condizione che vi si vendano in prevalenza beni prodotti dall’azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità;

r)la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;

s)la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;

t)studi di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione;

u)l’acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna;

v)in tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni a scopo agricolo tesi a conseguire obiettivi ecologici.[4]

 

Beneficiari e condizioni

Art. 7[5]1Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

2In deroga alle disposizioni di cui al cpv. 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti:

a)le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare;

b)gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all’interesse agricolo dell’opera;

c)aziende agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera (USM) inferiore a quanto previsto dall’OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.

3Per le aziende accessorie agrituristiche l’operatore deve essere gestore di un’azienda agricola ai sensi dell’art. 34 della presente legge.

4Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni:

a)almeno la metà dell’offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;

b)almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all’offerta è fornita da famiglie contadine; o

c)almeno la metà dei voti nell’organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

 

Modalità

Art. 8[6]1Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di:

a)contributo;

b)assunzione totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli;

c)assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un  massimo del 3% e per un credito massimo di fr. 200’000.– per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all’art. 6 lett. u).

2Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.

3Il Consiglio di Stato stabilisce:

a)i criteri per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario;

b)la quota parte del tasso d’interesse assunto.

4Per gli investimenti giusta l’art. 6 lett. m) può essere concesso solo l’aiuto previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. b).

5Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.

6L’inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’ente sussidiante. In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione degli aiuti.

 

Garanzia delle opere:

a) Divieto di modifica della destinazione

Art. 8a[7]La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall’ultimo versamento dell’aiuto.

 

b) Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti

Art. 8b[8]1Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all’art. 6 lett. h) sono concessi se, al momento della pubblicazione della domanda di cui al cpv. 2, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.

2Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le domande relative ai provvedimenti di cui al cpv. 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente articolo.

3Nel termine di pubblicazione di cui al cpv. 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio competente.

4Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni.

5Le decisioni di aiuto sono notificate all’istante e agli opponenti.

 

c) Crediti di investimento

Art. 8c[9]1I crediti d’investimento giusta l’OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato.

2La Banca dello Stato provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato come pure al servizio di contabilità e di cassa.

3Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra il Cantone e la Banca dello Stato.

4L’ipoteca di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione può essere eccezionalmente postergata nel caso in cui:

a)il nuovo credito richiesto è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un’azienda agricola o un fondo agricolo;

b)l’indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto, è sopportabile per il debitore.

 

Norme applicabili

Art. 8d[10]Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui al capitolo 1 dell’OMSt.

 

Progetti di promozione della sostenibilità

Art. 8e[11]Il Cantone può contribuire finanziariamente o con la propria forza lavoro alla preparazione e attuazione di progetti di promozione della sostenibilità in ambito agricolo sostenuti dalla Confederazione.

 

Capitolo IV

Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli

 

Misure promozionali e di controllo

Art. 9[12]1Con le misure si promuove l’immagine, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti ticinesi di qualità.

2La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

3L’organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.

4Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

5Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un’applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.

 

Sostegno alle misure di promozione dello smercio

Art. 10[13]1Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.

2Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell’ambito della conferenza agroalimentare; istituiscono all’interno della stessa un comitato operativo per promuovere lo smercio.

3I provvedimenti sostenuti concernono le seguenti attività:

a)promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);

b)manifestazioni e esposizioni;

c)studi di mercato.

 

Sostegno alle misure di promozione della qualità

Art. 11[14]1Il Cantone può istituire o sostenere l’istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza e simili per prodotti o servizi ticinesi o sovraregionali oppure aderire a tali iniziative e delegarne la gestione a terzi.

2Con l’accordo dei rispettivi Cantoni o regioni interessate, il Consiglio di Stato può estendere i marchi e le denominazioni di cui al cpv. 1 anche a regioni limitrofe o partecipare a marchi e denominazioni comuni.

 

Contributo cantonale

Art. 121Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.

2Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.

3Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d’alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi computabili.[15]

4Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno.

 

Mercati bestiame da macello

Art. 13[16]1Il Cantone stanzia un contributo annuo massimo di fr. 280’000.– per l’organizzazione di mercati del bestiame da macello.

2Il contributo è assegnato all’associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi, compresi i costi per un premio per capo di bestiame.

3L’ente presenta annualmente al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

 

Misure di solidarietà

Art. 14[17]1Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo del pagamento dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti, fissandone contemporaneamente l’importo.

2I contributi dei non membri non possono superare l’importo dei contributi dei membri delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria e non possono essere destinati al finanziamento dell’amministrazione delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria né al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri di tali organizzazioni.

3I contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria.

4Contro l’imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[18]

5Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

 

Messa in rete e valorizzazione della produzione locale

Art. 14a[19]1Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo dei relativi prodotti agroalimentari.

2Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

3Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

 

Capitolo V

Provvedimenti complementari

 

Avvicendamento generazionale

Art. 15[20]Allo scopo di facilitare l’avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un’azienda agricola per una gestione a lungo termine.

 

Contributo unico

Art. 16[21]1Ai beneficiari dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt che rilevano in proprietà l’intera azienda agricola conformemente all’art. 5 OMSt, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d’investimento ottenuto.

2Per i giovani che rilevano l’azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50% del credito d’investimento ottenuto.

3Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base del credito iniziale che l’interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall’art. 43 OMSt. I due contributi non sono cumulabili.

4Il contributo concesso non può superare i costi per l’acquisto dell’azienda o eventuali investimenti legati all’azienda stessa come previsto nell’OMSt.

5Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l’attribuzione dei contributi di cui ai cpv. 1 e 2 sono quelle definite all’art. 43 OMSt.

6I contributi già ottenuti nell’ambito dei precedenti contributi per l’avvicendamento generazionale sono detratti da quanto concesso in base ai cpv. 1 e 2.

 

Importo del contributo

Art. 17[22]1Il contributo massimo per azienda secondo l’art. 16 cpv. 1 ammonta a fr. 50’000.–. e secondo l’art. 16 cpv. 2 a fr. 100’000.–.

2Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.

 

Contributo per affitto d’aziende agricole al di fuori della famiglia

Art. 18[23]1Il contributo unico di cui all’art. 16 può pure essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un’azienda agricola al di fuori della famiglia.

2I principi per la concessione sono quelli definiti all’art. 16, compresa l’iscrizione dell’ipoteca legale sui fondi dell’azienda presa in affitto.

 

Credito di riqualifica professionale in agricoltura

Art. 19[24]1Ai giovani intenzionati a rilevare un’azienda e ad ottenere il contributo di cui all’art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l’art. 4 cpv. 3 OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all’art. 4 cpv. 1 OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

2Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr. 20’000.– all’anno in funzione del tipo di formazione seguito.

3Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all’art. 16 o 18, se concesso.

 

Contributi di declività

Art. 201Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.

2I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali.[25]

3Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali.[26]

 

Contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio

Art. 20a[27]1Il Cantone accorda contributi sia per l’interconnessione e la gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità, sia per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

2Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD), per la gestione di fondi situati in Ticino.

3Il contributo cantonale copre la quota percentuale di finanziamento residua rispetto al contributo massimo accordato dalla Confederazione.

4Nell’ambito dei contributi per la qualità del paesaggio il Consiglio di Stato definisce nel regolamento gli obiettivi e i provvedimenti, nonché le condizioni relative alla stipulazione delle convenzioni di gestione.

5Il Cantone può sostenere l’allestimento, l’implementazione e l’accompagnamento di progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20’000.– per progetto.

 

Agricoltura biologica

Art. 21[28]1Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.

2Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.

3L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20’000.–.

4Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.

5Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.

 

Contributi d’estivazione

Art. 22[29]1Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali d’estivazione.

2Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d’estivazione federali e può essere differenziato in funzione delle facilità di accesso.

 

Promozione della zootecnia indigena

Art. 23[30]1Il Cantone può contribuire alle spese per l’organizzazione di esposizioni di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da reddito nella misura massima di fr. 15’000.– per esposizione.

2Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare dei contributi per tipo di esposizione e le condizioni per la loro concessione.

 

Capitolo VI

Condotte veterinarie e assicurazione bestiame

 

Condotte veterinarie

Art. 24[31]1Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.

2Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.

3Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.

4Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.

5Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.

6La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.

 

Finanziamento delle condotte

Art. 25[32]Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente:

a)i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;

b)il Cantone.

 

Contributo cantonale

Art. 25a[33]1Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400’000.–.

2Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20’000.– e un contributo complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.

3La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso (UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.

 

Mandato al veterinario

Art. 25b[34]Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato.

 

Casse di assicurazione del bestiame

Art. 26[35]1L’assicurazione del bestiame è obbligatoria quando l’istituzione della relativa cassa è decisa dalla maggioranza assoluta dei detentori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. In tal caso gli statuti della cassa soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.

2Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.

3La vigilanza sulle casse spetta al Consiglio di Stato.

 

Contributo alle casse di assicurazione del bestiame

Art. 27[36]1Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo, determinato annualmente dal Consiglio di Stato, pari al massimo al 40% dei contributi annui versati dai detentori di bestiame.

2Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 detentori di bestiame affiliati o 100 UBG.

 

Capitolo VII

Aiuto in caso di calamità, protezione dei raccolti

 

Azioni di aiuto in caso di calamità

Art. 28Il Consiglio di Stato prende sollecitamente le misure necessarie per contenere i danni non assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali.

 

Servizio fitosanitario

Art. 29[37]1Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (OPV).[38]

2In particolare esso può esigere l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure l’eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.

3In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di cui ai cpv. 1 e 2.

4Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle, contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’OPV.[39]

5Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l’ammontare dei contributi di cui al cpv. 4 fino ad un massimo di fr. 20’000.– per ettaro.

 

Obbligo di tollerare

Art. 30Nell’interesse della conservazione dell’agricoltura o se lo stato d’abbandono del terreno pregiudica particolarmente l’ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione di terreni incolti.

 

Capitolo VIII

Organizzazioni agricole

 

Unione contadini ticinesi

Art. 311All’Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo.[40]

2Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura.

3L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione.

4Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.

 

Organizzazioni agricole nazionali

Art. 32Il Cantone può aderire a enti o ad associazioni intercantonali o nazionali di interesse generale per il settore agricolo, contribuendo al loro finanziamento.

 

Conferenza agro-alimentare

Art. 33[41]1La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l’agricoltura e i settori economici interessati.

2Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.

3La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell’importo destinato alla promozione dello smercio, per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art. 9.

4Per quanto attiene all’importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 12.

 

Capitolo IX

Agriturismo[42]

 

Definizione

Art. 34[43]1Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all’art. 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

a)in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’art. 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);

b)in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.

2L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

 

Art. 34a - 34f[44]

 

Capitolo X[45]

Applicazione della legge e disposizioni varie

 

Autorità competenti

Art. 35[46]1L’applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

3I Comuni collaborano all’applicazione della presente legge.

 

Art. 36[47]

 

Prestazioni finanziarie

Art. 37[48]1Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali.

2Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell’importo massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia.

3[49]

4[50]

5[51]

 

Statistiche e rilevamenti

Art. 38[52]1Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.

2Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.

 

Rispetto delle norme

Art. 391I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell’uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l’aiuto dello Stato.

2I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all’ottenimento dei contributi federali o cantonali specifici.

 

Tasse e spese

Art. 40[53]1Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il principio di copertura delle spese.

2L’importo massimo delle tasse è di fr. 1’000.–.

 

Revoca e restituzione delle prestazioni

Art. 41[54]1Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale:

a)quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;

b)quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;

c)quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;

d)quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.

2L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti.

3L’importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.

 

Ipoteca legale

Art. 42[55]1A garanzia della restituzione di cui all’articolo 41 è riconosciuta allo Stato un’ipoteca legale, secondo l’articolo 836 del Codice civile svizzero, con l’obbligo di iscrizione a Registro fondiario.

2La postergazione dell’ipoteca legale può unicamente avvenire nell’ambito di una richiesta di prestito garantito da pegno immobiliare, per il quale il Consiglio di Stato concede la preventiva autorizzazione, dopo avere accertato la sopportabilità, per il debitore, dell’indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto.

 

Rimedi di diritto

Art. 42a[56]1Contro le decisioni dell’autorità competente in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2Contro le decisioni degli organi comunali e delle organizzazioni dei produttori o di categoria prese in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35 è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Disposizioni penali

Art. 43[57]1Le contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 10’000.– in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

2La multa è inflitta dal Consiglio di Stato.

3Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni.

 

Capitolo XI[58]

Norme transitorie e finali

 

Diritto applicabile

Art. 44I contributi, i crediti e gli aiuti concessi in virtù delle disposizioni abrogate dalla presente legge, sono retti dalle stesse.

 

Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo

Art. 45[59]1Sono parificati all’attestazione di superamento degli esami per l’esercizio dell’agriturismo i certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti legislazioni alla Lear, nonché i certificati ottenuti o riconosciuti nell’ambito dell’applicazione di quest’ultima.

2Al gestore che non dispone dell’attestazione di cui all’art. 34b cpv. 2 o di titolo equiparato, l’autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge il gestore non presenta l’attestazione richiesta.

 

Art. 46[60]

 

Abrogazione

Art. 47Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

-la legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982;

-la legge concernente l’abrogazione della legge dell’11 luglio 1958 circa l’istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo del 4 luglio 1972;

-l’art. 18 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989;

-il decreto legislativo del 6 febbraio 1995 concernente lo stanziamento di un contributo allo smercio del bestiame e un sussidio all’Unione contadini ticinesi.

 

Entrata in vigore

Art. 481La presente legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[61]

 

 

Pubblicata nel BU 2003, 129.


[1]  Titolo modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.

[2]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[3]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007, 271; BU 2014, 10.

[4]  Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 10.1.2020 - BU 2020, 1.

[5]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007, 271; BU 2009, 177; BU 2014, 10.

[6]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[7]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[8]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[9]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[10]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[11]  Art. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.

[12]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[13]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[14]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[15]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[16]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[17]  Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.9.2013 - BU 2014, 10.

[18]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[19]  Art. introdotto dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 48.

[20]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[21]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[22]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[23]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[24]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[25]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[26]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[27]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 542.

[28]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[29]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[30]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[31]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[32]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[33]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[34]  Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[35]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[36]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 173.

[37]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[38]  Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).

[39]  Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).

[40]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[41]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[42]  Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[43]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[44]  Art. abrogati dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 314; precedente modifica: BU 2015, 23.

[45]  Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[46]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[47]  Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[48]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173.

[49]  Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.

[50]  Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.

[51]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

[52]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[53]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[54]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 37.

[55]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2012, 474.

[56]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2009, 37.

[57]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU 2010, 260.

[58]  Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[59]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[60]  Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[61]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 137.