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 Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani)

Legge

sui cani

(Lcani)[1]

del 19 febbraio 2008 (stato 1° gennaio 2026)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;

visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopi

Art. 1La presente legge ha lo scopo di assicurare l’identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

 

Delega di compiti a terzi

Art. 1a[2]1Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l’adempimento di compiti derivanti dalla presente legge.

2Esso ne definisce la modalità di finanziamento.

 

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 21I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.

2...[3]

3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

 

b) controllo

Art. 31I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

2Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all’articolo 2.

3Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

 

Tassa sui cani[4]

Art. 4[5]1I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

2La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.

3Il Comune è competente per il prelievo della tassa.

4Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.

 

Devoluzione

Art. 4a[6]Il gettito della tassa sui cani è così devoluto:

a)25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali;

b)40 franchi allo Stato;

c)la quota rimanente, compresa tra 10 e 60 franchi, al Comune.

 

Responsabilità civile

Art. 5Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l’importo minimo.

 

Gestione dei cani

a) requisiti posti al detentore

Art. 61Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.

2Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

 

b) obblighi del detentore

Art. 7[7]1Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

2Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

3La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

4Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.

5Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all’articolo 14 possono essere condotti soltanto individualmente.

6Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

 

c) obblighi del proprietario

Art. 8In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

 

d) prevenzione e informazione

Art. 91La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l’informazione, l’istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l’emanazione di adeguate normative comunali.

2Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l’informazione ad altri enti o a privati.

 

Strutture igienico-sanitarie

Art. 101I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

2I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

 

Normative comunali

Art. 111I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione della presente legge e delle disposizioni di polizia locale della

legge organica comunale.

2Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

3All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

 

Capitolo secondo[8]

Formazione obbligatoria

 

Sezione 1[9]

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale

 

Corso di base per la detenzione di cani

Art. 11a …[10]

 

Sezione 2[11]

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

 

Corso d’istruzione

Art. 12[12]1I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono frequentare con il proprio cane un corso d’istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell’autorizzazione di detenzione.

2Il costo per il corso d’istruzione è a carico del partecipante.

3Il Consiglio di Stato:

a)fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d’istruzione;

b)stabilisce i requisiti concernenti i corsi d’istruzione e gli istruttori cinofili;

c)può delegare il compito di organizzare i corsi d’istruzione e di rilasciare l’attestato di partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo.

 

Test attitudinali e attestato di capacità[13]

Art. 13[14]1I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono superare due test attitudinali per ottenere l’attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell’autorizzazione di detenzione.

1bisA chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure di polizia secondo l’articolo 18.

1terA chi non ottiene l’attestato di capacità possono essere imposte:

a)la perizia secondo l’articolo 17;

b)le misure di polizia secondo l’articolo 18;

c)l’obbligo di frequentare un nuovo corso d’istruzione;

d)l’obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato consegui­mento dell’attestato di capacità.

2I costi delle misure secondo il capoverso 1bis e 1ter sono a carico del detentore.

3Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

 

Capitolo terzo

Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi

 

Razze vietabili

Autorizzazione di detenzione

Art. 14Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

-le qualità e le conoscenze canine del detentore;

-l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;

-l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall’acquisto del cane.

 

Cani pericolosi

Art. 151Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

2I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

 

Notifiche, controlli e accertamenti

Art. 161I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all’art. 15. L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

2I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Perizie

Art. 17[15]1L’autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.

2I costi della perizia sono a carico del detentore.

2bisLo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

3Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.

 

Misure di polizia e diritto di accesso

Art. 18[16]1L’autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi:

a)l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;

b)l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;

c)la visita veterinaria;

d)l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;

e)il sequestro temporaneo degli animali;

f)la confisca degli animali;

g)l’eutanasia degli animali;

h)il divieto di tenuta di animali;

i)eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

2L’autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

3Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell’esecuzione della presente legge.

4I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

 

Collaborazione con terzi

Art. 19[17]1Per la messa in atto delle misure di polizia l’autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.

2L’autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

 

Capitolo quarto

Disposizioni varie

 

Finanziamento

Art. 201Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.

2Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

 

Disposizioni penali

Art. 21[18]1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.

2Le contravvenzioni di cui agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2–5, 10 capoverso 2, 11 e 11a sono perseguite e giudicate dai Comuni.

3Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall’autorità cantonale competente.

3bisL’importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

4Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.

 

Multe disciplinari

Art. 22[19]1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e ne stabilisce l’importo.

2Le multe disciplinari sono riscosse dall’autorità competente per il perseguimento penale.

3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

 

Capitolo quinto

Norme abrogative e finali

 

Norme abrogative

Art. 23La legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 241Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.[20]

 

 

Pubblicata nel BU 2009, 121.


[1]  Titolo modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[2]  Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[3]  Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

[4]  Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[5]  Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2014, 160.

[6]  Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[7]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[8]  Capitolo introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[9]  Sezione introdotta dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[10]  Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 393.

[11]  Sezione introdotta dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[12]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[13]  Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[14]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[15]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[16]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[17]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

[18]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2020, 260.

[19]  Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2013, 478.

[20]  Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.