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 Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia del 13 gennaio 1993

Regolamento

per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia

(del 13 gennaio 1993)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);

-l’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

-la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;

-il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006, in particolare l’art. 24,[1]

decreta:

Capitolo primo

Norme generali

 

Scopo

Art. 1Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l’istruzione dei candidati cacciatori e di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

 

Competenze

Art. 21All’Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate:

a)l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla Commissione esame;

b)l’organizzazione degli esami di abilitazione.

2Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della polizia della caccia.

 

Capitolo secondo

Organizzazione

 

Organizzazione interna della Commissione

Art. 31La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove d’esame.

2Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo terzo

Presupposti per l’ottenimento del certificato d’abilitazione

 

Domanda per l’ottenimento del certificato di abilitazione

Art. 41Può richiedere l’ottenimento del certificato d’abilitazione colui che:

a)ha compiuto i 17 anni;[2]

b)è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;

c)se privato del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve ancora scontare un massimo di 2 anni.

2La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite formulario ufficiale da richiedere all’UCP, allegando:

a)una fotografia formato passaporto recente;

b)copia della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la responsabilità civile per una somma minima di fr. 2,0 mio.

3L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1.[3]

4La tassa d’iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--.[4]

 

Rimborso della tassa d’iscrizione

Art. 51In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta documentata all’UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d’iscrizione è rimborsata in ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative).[5]

2L’importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato.[6]

 

Ottenimento del certificato di abilitazione

Art. 6[7]Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che:

a)ha partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie previste all'art. 8;

b)ha superato l'esame di abilitazione.

 

Capitolo quarto

Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro

 

Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro

a) definizione

Art. 7[8]Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di controllo, tiro e maneggio dell’arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche.

 

b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione

Art. 8[9]1Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono organizzate dall’UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria.

2La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di formazione la cui frequenza è facoltativa.

3L’UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato cacciatore, indicandole sulla tessera d’iscrizione.

 

Capitolo quinto

Esame di abilitazione

 

Ammissione all’esame di abilitazione

Art. 91È ammesso all’esame di abilitazione colui che:

a)è in possesso di una tessera personale d’iscrizione valida;

b)è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;

c)se privato del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene inoltrata la richiesta.[10]

2L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite il modulo online e nei seguenti periodi:

esame scritto: dal 15 febbraio al 7 marzo di ogni anno;

esame orale: dal 1° al 7 maggio di ogni anno.[11]

3Ad iscrizione ultimata il candidato deve inviare prontamente la propria tessera d’iscrizione all’Ufficio della caccia e della pesca.[12]

 

Validità della tessera d’iscrizione

Art. 10[13]La tessera d’iscrizione perde la sua validità:

a)dopo 5 anni a decorrere dalla data d’emissione;

b)in caso di bocciatura di quattro sessioni d'esame.[14]

 

Forma e contenuto dell’esame

Art. 111L’esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro.

2La Commissione fissa al momento dell’iscrizione le modalità d’esame di ogni singola sessione.[15]

3Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido.

 

Tassa in caso di ripetizione di una sessione d’esame

Art. 12[16]In caso di ripetizione di una sessione d’esame, sono fissate le seguenti tasse d’iscrizione:

a)per la ripetizione della sessione scritta: fr. 150.–;

b)per la ripetizione della sessione orale: fr. 100.–;

c)per la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.–.

 

Auditori

Art. 131Gli esami non sono pubblici.

2Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe.

 

Sessione scritta

Art. 14[17]La sessione scritta comprende domande che vertono fra l’altro sui seguenti argomenti:

a)legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;

b)principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggina e malattie;

c)conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica;

d)gestione venatoria;

e)arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore;

f)igiene delle carni.

 

Sessione orale

Art. 151Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta.

2La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l’altro i seguenti argomenti:

a)legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;

b)principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell’età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali;

c)etica venatoria, equipaggiamento del cacciatore;

d)rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed all’agricoltura, cura dei biotopi;

e)cani da caccia;

f)igiene delle carni;

g)conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell’arma, munizioni e balistica, stima delle distanze, trappole.

 

Sessione di tiro

Art. 161Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale.

2La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare:

a)tiro con fucile a palla;

b)tiro con fucile a pallini;

c)maneggio e porto dell’arma.

3Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia.

 

Convocazione

Art. 171La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera raccomandata.

2La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la sessione orale.

 

Capitolo sesto

Valutazioni

 

Competenza

Art. 18La Commissione è competente per decidere sul superamento dell’esame.

 

Sessione scritta

Art. 191La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla Commissione.[18]

2Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data della sessione.

 

Sessione orale

Art. 20[19]1La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3 punti (sufficiente); 4 punti (buono).

2La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1.

3Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della sessione.

4In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell’anno dalla Commissione.

 

Sessione di tiro

Art. 21[20]1La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi fissati dalla Commissione.

2In caso di bocciatura, al candidato:

a)non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti;

b)è concessa la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell’arco della stessa giornata.[21]

3In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell’anno dalla Commissione.

 

Presenza e comportamento durante la sessione d’esame

Art. 221L’esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d’esame senza una valida giustificazione.

2Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all’UCP, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista.

3I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l’esame è considerato non superato.

 

Capitolo settimo

Ricorsi, norme transitorie e finali

 

Ricorsi

Art. 23[22]Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

Art. 24-25...[23]

 

Entrata in vigore

Art. 261Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[24] immediatamente.

2Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l’esame dei candidati cacciatori del 2 gennaio 1986.

 

 

Pubblicato nel BU 1993, 44.


[1]  Ingresso modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249.

[2]  Lett. modificata dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedente modifica: BU 2006, 325.

[3]  Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

[4]  Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013, 120.

[5]  Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442.

[6]  Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

[7]  Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

[8]  Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997, 157.

[9]  Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997, 157; BU 1999, 50.

[10]  Cpv. modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedenti modifiche: BU 1999, 50; BU 2006, 325.

[11]  Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249; precedente modifica: BU 1999, 50.

[12]  Cpv. introdotto dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.

[13]  Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999, 50.

[14]  Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.

[15]  Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

[16]  Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73.

[17]  Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

[18]  Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

[19]  Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

[20]  Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

[21]  Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.

[22]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997, 157.

[23]  Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

[24]  Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44.