Regolamento
per gli scavi o le estrazioni di materiali
nell’ambito della protezione delle acque
(del 4 dicembre 1969)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 12; e la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 7, 29 e 30;
decreta:
Art. 11L’apertura di cave, l’esecuzione di scavi, o, in genere, qualsiasi estrazione di materiali soggiace in ogni caso all’autorizzazione della Divisione dell’ambiente del Dipartimento del Territorio (in seguito detta Divisione).[1]
2Le relative domande devono essere presentate nei modi e nelle forme previste dal regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963.
Art. 21Gli scavi non possono di regola essere spinti oltre due metri sopra il livello massimo della falda freatica stabilito dalla Divisione.[2]
2In ogni caso non possono essere autorizzati scavi fino alla seconda falda freatica.
Art. 3[3]Se le circostanze lo esigono, la Divisione può esigere, a spese del richiedente, l’esecuzione di sondaggi per accertare la situazione della falda freatica.
Art. 41I luoghi di scavo, compresi quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, devono di regola essere sistemati mediante colmataggio con materiale idoneo e coperti con uno strato di terra vegetale di 50 centimetri almeno.
2La Divisione stabilisce caso per caso i termini per la sistemazione e le altre condizioni particolari.[4]
Art. 51La Divisione può modificare o revocare le autorizzazioni previste dal presente regolamento.[5]
2Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni cagionati alla falda freatica o alle acque pubbliche in genere.
Art. 6Il presente regolamento entra in vigore[6] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1969, 189.
[1] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[2] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[3] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[4] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[5] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
[6] Entrata in vigore: 12 dicembre 1969 - BU 1969, 189.