Decreto esecutivo
relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei
serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi
o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione
(del 14 maggio 1974)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-la Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971, segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 24 e 26;[1]
-l’Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972, segnatamente gli articoli 9 e 10;[2]
-l’Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972, (OFLiq), segnatamente gli articoli 1, 5, 9, 10, 11, 12, 28, 31, 35, 36, 37 e 51;[3]
su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;[4]
decreta:
Art. 1[5]I Comuni sono tenuti ad allestire ed a tenere a giorno:
a)il catasto comunale dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque (in seguito detto catasto) redatto secondo le disposizioni del Dipartimento della sanità e della socialità;
b)il relativo piano di situazione comunale ove siano indicati i limiti delle zone di protezione S, A, B e C.
Art. 21I piccoli serbatoi sono contenitori la cui capacità utile è superiore a 400 litri e raggiunge 2’000 litri al massimo.
2I serbatoi di media grandezza sono contenitori la cui capacità utile supera 2’000 litri, fino a
500’000 litri al massimo.
Art. 3Le zone di protezione S, A, B e C sono quelle definite agli articoli 9, 10, 11 e 12 dell’OFLiq.
Art. 41Il catasto è costituito dalla raccolta dei dati che definiscono le caratteristiche di ogni singolo serbatoio e del piano di situazione comunale.
2I dati dei serbatoi sono quelli indicati agli articoli 28 e 31 dell’OFLiq.
Art. 5Il piano di situazione è costituito da una mappa del territorio comunale, in scala da 1:500 a 1:2’000, sulla quale è riportata l’ubicazione di ogni singolo serbatoio e la delimitazione delle zone di protezione S, A, B e C.
Art. 6I Comuni sono tenuti ad affidare l’allestimento del catasto e del relativo piano di situazione a persona competente, il cui nominativo deve essere comunicato al Dipartimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7Il Dipartimento può imporre coattivamente l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’art. 6 ed eseguirli a spese di chi vi sia tenuto.
Art. 8I tempi per la raccolta dei dati del catasto sono stabiliti, dall’entrata in vigore del presente decreto, come segue:
a)Comuni con meno di 100 case abitate, entro 6 mesi;
b)Comuni con 100 fino a 300 case abitate, entro 8 mesi;
c)Comuni con 300 fino a 600 case abitate, entro 10 mesi;
d)Comuni con 600 fino a 900 case abitate, entro 12 mesi;
e)Comuni con più di 900 case abitate, entro 14 mesi.
Art. 9Nei termini previsti all’articolo precedente i Comuni forniscono al Dipartimento i dati relativi ai serbatoi ubicati sul proprio territorio valendosi di appositi questionari messi a disposizione dall’Autorità cantonale.
Art. 10Il Dipartimento provvede alla registrazione e all’elaborazione dei dati forniti dai Comuni.
Art. 111Le singole disposizioni concernenti la revisione e i lavori di aggiornamento dei serbatoi ed i relativi termini di esecuzione sono emanati dal Dipartimento sulla scorta degli articoli 36 e 51 dell’Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972.
2Una copia delle disposizioni di revisione è inviata al proprietario dell’impianto e al Municipio interessato.
3Una copia delle disposizioni dei lavori di aggiornamento è inviata al proprietario, al Municipio interessato e alla ditta che ha effettuato la revisione del serbatoio.
Art. 121Il Dipartimento in collaborazione con i Municipi controlla a che le revisioni e i lavori di aggiornamento dei serbatoi siano eseguiti a regola d’arte.
2Un rapporto sullo stato di ogni singolo serbatoio e delle sue installazioni annesse, a lavori di aggiornamento ultimati, sarà redatto su appositi formulari messi a disposizione dell’autorità cantonale.
Art. 13Con il presente decreto sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito del 23 febbraio 1971.
Art. 14Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, dopo l’approvazione del Consiglio federale.
Approvato il 12 agosto 1974 dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 5 cpv. 4 della Legge federale 8 ottobre 1971 contro l’inquinamento delle acque[6] .
Pubblicato nel BU 1974, 243.
[1] Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).
[2] Ora O del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc).
[3] Ora O del 1° luglio 1998 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).
[4] Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
[5] Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
[6] Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).