833.120

 : DE conc. il R delle canalizzazioni, i contributi e le tasse - 3 febbraio 1977

 

Decreto esecutivo

concernente il regolamento delle canalizzazioni,

i contributi e le tasse

(del 3 febbraio 1977)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

richiamate:

la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);

l’Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (Ogen);

la legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), segnatamente gli art. 94 e ss.[1]

decreta:

Regolamento delle canalizzazioni

a) adozione ed approvazione

Art. 1Il regolamento delle canalizzazioni previsto all’art. 94 LALIA è adottato dai Comuni secondo le norme della Legge organica comunale.

 

b) contenuto

Art. 2Oltre a quanto previsto dall’art. 94 LALIA il regolamento deve segnatamente prevedere:

a)la procedura per l’allacciamento ed il collaudo degli impianti;

b)l’organizzazione per il controllo dell’esecuzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti;

c)l’ammontare della tassa d’allacciamento;

d)l’ammontare della tassa d’uso.

 

Esecuzione e manutenzione degli impianti

Art. 3Gli impianti devono essere progettati, eseguiti e mantenuti secondo le regole dell’arte. Devono in particolare essere osservate le norme emanate dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell’Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (ASPEE), nonché le direttive tecniche del dipartimento.

 

Catasto degli impianti

Art. 4I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.

 

Contributi di costruzione

a) delimitazione del comprensorio

Art. 5Il Comprensorio d’imposizione dei contributi giusta l’art. 98 LALIA comprende:

-la zona delimitata dal progetto generale delle canalizzazioni (PGC);

-le costruzioni e le attrezzature situate fuori del medesimo conformemente all’art. 46 LALIA.

 

b) soggetti all’imposizione

Art. 6Sono soggetti all’imposizione giusta l’art. 97 LALIA:

a)entro il PGC, i proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dagli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti;

b)fuori del PGC, i proprietari di costruzioni che devono essere allacciate agli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti.

 

c) aumento e diminuzione

Art. 71Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

2Si deve in particolare tenere conto dell’intensità dell’uso e del grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.

3In questo caso il contributo può superare il limite massimo del 3% del valore di stima.

 

d) prospetto

Art. 81Ai fini del prelevamento dei contributi dev’essere pubblicato il prospetto dei contributi giusta l’art. 101 LALIA.

2Il prospetto dei contributi deve in particolare contenere:

a)il comprensorio d’imposizione;

b)l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;

c)gli importi dei singoli contributi;

d)il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo, se si tratta di contributi definitivi;

e)i termini di pagamento;

f)il termine di reclamo al municipio.

3Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

 

e) revisione generale dei valori di stima

Art. 9[2]Per il calcolo dei contributi di costruzione, provvisori e definitivi, fanno stato i valori di stima in vigore dopo l'ultima revisione generale delle stime di cui all'art. 6 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, riservati eventuali aggiornamenti intermedi e particolari (art. 7 e 8 legge stima).

 

Tassa di allacciamento

Art. 10La tassa di allacciamento è dovuta al momento in cui viene effettuato l’allacciamento stesso.

 

Tassa d’uso

Art. 111La tassa d’uso giusta l’art. 110 LALIA è stabilita dal Comune tenendo conto della copertura integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

2L’ammontare della tassa è stabilito secondo la quantità d’acqua consumata oppure, dove questa non è definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell’elemento allacciato o in percentuale sulla tassa di consumo dell’acqua potabile. Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri.[3]

3Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 e l’intensità dell’uso degli impianti, la tassa dev’essere proporzionalmente aumentata o diminuita.

4La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso d’abitabilità o d’agibilità dell’edificio, indipendentemente dall’occupazione effettiva dell’edificio stesso.

5Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una tassa base minima.

 

Disposizioni transitorie e finali

Art. 121Il regolamento dev’essere adottato o aggiornato:

a)entro il 31 dicembre 1977 se esistono canalizzazioni comunali;

b)prima dell’inizio dei lavori di costruzione, se non esistono canalizzazioni comunali.

2Entro il 31 dicembre 1977 il Comune deve in ogni caso emanare un regolamento concernente l’esecuzione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza comunale degli impianti privati.

3Il presente decreto entra in vigore[4] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo l’approvazione del Consiglio federale.[5]

 

 

Pubblicato nel BU 1977, 108.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286.

[2]  Art. modificato dal DE 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.

[3]  Cpv. modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286; precedente modifica: BU 1984, 97.

[4]  Entrata in vigore: 22 marzo 1977 - BU 1977, 108.

[5]  Approvazione federale: 10 marzo 1977.