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 : L sui Consorzi – 21 luglio 1913

 

Legge

sui Consorzi

(del 21 luglio 1913)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Consorzi per opere di sistemazione di acque, di premunizione, ecc.

 

Art. 1[1]1Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.

2Interventi di sistemazione e correzione di corsi d’acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.

3Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l’inserimento paesaggistico delle opere.

 

Art. 2[2]I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.

 

Art. 3[3]1Dette opere si eseguiranno e manterranno a mezzo e a spese dei consorzi quando dalle medesime derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato e ne sia riconosciuta la pubblica utilità.

2Il sussidiamento delle stesse da parte del Cantone è regolato dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.[4]

 

Art. 4[5]1Nel caso di opere di interesse generale, dovranno far parte del consorzio tutti i Comuni, gli altri enti pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private che esercitano un’attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un vantaggio.

2Nel caso di opere di prevalente interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un vantaggio particolare.

 

Art. 5[6]1Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva.

2Nel caso di consorzi costituiti secondo l’articolo 4 capoverso 1, il Comune può prelevare contributi a carico dei proprietari e dei titolari di diritti reali o di altri diritti. È applicabile la Legge sui contributi di miglioria.

 

Art. 6Sulla domanda di uno o più interessati o sulla proposta del dicastero competente e ritenuta la presunzione di pubblica utilità, il Consiglio di Stato ordina:

a)la compilazione del progetto delle opere da eseguirsi;

b)la perizia della spesa occorrente;

c)ove ne sia il caso, i rilievi tecnici delle località che hanno relazione colle opere, la formazione delle relative mappe di comprensorio, la classificazione delle zone che potranno risentire vantaggio e la stima delle proprietà o degli enti soggetti al consorzio;

d)il riparto della spesa fra gli interessati.

 

Art. 7Le spese occorrenti per le suddette operazioni saranno anticipate dallo Stato e rimborsate dal consorzio.

Il Consiglio di Stato potrà tuttavia esigere la presentazione degli atti di cui all’art. 6 ovvero la anticipazione delle spese occorrenti per i medesimi, salvo regresso verso il consorzio.

 

Art. 81Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere e ordina il deposito degli atti stessi, durante il termine di un mese, presso gli uffici dei registri dei distretti interessati e presso il Dipartimento competente, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza.

2Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, coll’elenco degli interessati, a ciascun dei quali dovrà essere comunicato per posta un esemplare della pubblicazione.

3Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l’art. 4 cpv. 1, agli interessati sarà pure trasmesso un rapporto di sintesi relativo al contenuto dei documenti di cui alle lettere b) e d) dell’art. 6.

 

Art. 9Ogni opposizione deve, sotto perenzione, essere insinuata al Consiglio di Stato per iscritto entro il termine di deposito.

 

Art. 10[7]1I ricorsi che contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio.

2Cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di Stato pronuncia sulle altre opposizioni e costituisce il consorzio fissandone la sede.

3Contro le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Art. 11Il consorzio acquista la personalità giuridica per il fatto del decreto governativo che l’istituisce.

 

Art. 12[8]Entro breve termine dalla pubblicazione del decreto istituente il Consorzio, i membri componenti il medesimo si riuniscono in assemblea su avviso del Consiglio di Stato, pubblicato nel Foglio ufficiale e comunicato per posta ad ogni interessato.

L’assemblea è presieduta dal rappresentante dello Stato.

 

Art. 13Nell’assemblea consortile ogni interessato avrà il diritto ad un numero di voti corrispondente al numero delle unità di contributo che dovrà pagare per l’esecuzione delle opere: l’unità viene fissata dal Consiglio di Stato.

§. Nessuno potrà aver meno di un voto intero né disporre in proprio o per rappresentanza di più di 10 voti qualunque sia la sua interessenza nel consorzio.

In nessun caso un singolo membro del consorzio potrà emettere un numero di voti eccedente la somma degli altri voti presenti.

 

Art. 14L’assemblea nella sua prima riunione nomina, a voto aperto o segreto, la delegazione consortile e ne designa il presidente.

La delegazione sarà composta di tre o cinque membri e di due supplenti.

§ 1.Quando per l’esecuzione delle opere è corrisposto un sussidio cantonale o federale, il Consiglio di Stato potrà esigere che faccia parte della delegazione un rappresentante dello Stato da lui scelto.

§ 2.Per i consorzi di maggiore importanza il Consiglio di Stato potrà, volta per volta, autorizzare la nomina di un numero maggiore di delegati, al massimo undici e di quattro supplenti.[9]

 

Art. 15La convocazione delle assemblee ha luogo mediante avviso pubblico nel Foglio ufficiale del Cantone e comunicato per posta agli interessati.

Le deliberazioni delle assemblee sono operative anche per i non intervenuti.

 

Art. 16Il Consiglio di Stato procede alla nomina della delegazione e prende quelle deliberazioni che al consorzio spetterebbero in caso di omissione o renitenza per parte dell’assemblea.

 

Art. 17I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

 

Art. 18Il Consorzio è rappresentato dalla delegazione. Questa provvede alla esecuzione delle opere e gestisce gli interessi del consorzio.

La delegazione sottopone ogni anno all’esame ed alla approvazione dell’assemblea, all’uopo convocata, la propria gestione.

 

Art. 19Per far fronte alle spese occorrenti saranno prese a mutuo dalla delegazione le somme necessarie.

Tali mutui dovranno essere estinti entro termine adeguato alle circostanze, da fissarsi dalla delegazione, salva approvazione governativa.

 

Art. 20[10]È riconosciuta un’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al consorzio per il pagamento dei rispettivi contributi. Essa non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.

L’eventuale iscrizione viene effettuata in base al riparto preventivo dei contributi approvato dall’autorità competente, finché il consuntivo non è accertato. Il credito dipendente dai contributi, col diritto di ipoteca che l’assiste, può essere ceduto o costituito in pegno.

 

Art. 21Le parcelle emesse dalla delegazione consortile sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 Legge federale esecuzioni e fallimenti.

Per le esecuzioni contro il Consorzio valgono le disposizioni del Titolo IV, Capitolo II, della Legge cantonale 8 marzo 1911, in tema di esecuzione e fallimenti.

 

Art. 22Mediante il decreto che riconosce la pubblica utilità, si riterrà implicitamente accordata l’autorizzazione alla espropriazione degli occorrenti immobili e diritti ed agli scavi d’ogni genere per l’estrazione dei materiali necessari.

 

Art. 23[11]Nessuno può erigere né rettificare ripari senza il consenso del Consiglio di Stato.

§. Il contravventore è passibile di una multa non inferiore ai fr. 50.-- da applicarsi dal dipartimento delle pubbliche costruzioni. Contro la decisione dipartimentale sono ammessi i rimedi di diritto previsti dalla procedura sulle contravvenzioni attribuite ad autorità amministrative cantonali.

§. Potranno inoltre essere distrutte le nuove opere a tutta spesa del contravventore, quando le medesime siano dannose a terzi o possano nuocere al buon regime delle acque.

 

Art. 24Tutti i terreni conquistati che prima erano letto di fiume, torrente, o corso d’acqua o lago, tranne quelli la di cui proprietà venne conservata dai singoli proprietari mediante il pagamento dei tributi pubblici, divengono proprietà del consorzio.

§ 1. Per letto di fiume o torrente si ritiene quello spazio di terreno in cui scorrono le acque di via ordinaria, esclusi i terreni che vengono invasi in tempo di piena.

§ 2. Riservate le disposizioni delle leggi forestali sul raggruppamento, detti terreni saranno venduti in un sol corpo o per lotti al mezzo di licitazione, da tenersi fra i componenti del consorzio.

Quando speciali circostanze lo giustifichino, i terreni suddetti potranno dal consorzio essere ceduti, a prezzi di stima, in via privata, ai confinanti, dietro decisione del Consiglio di Stato.

 

Art. 25Ogni consorzio dovrà adottare un regolamento organico speciale e sottoporlo all’approvazione del Consiglio di Stato, previa esposizione durante 15 giorni: entro detto termine gli interessati avranno il diritto di ricorrere.

 

Art. 26Se la delegazione consortile non provvede ai propri incombenti, il Consiglio di Stato potrà infliggerle multe e prendere quelle deliberazioni che spetterebbero alla medesima: in casi gravi potrà anche pronunciarne la destituzione, nominando un amministratore che gestisca il consorzio fino a che entri in funzione la nuova delegazione.[12]

Le risoluzioni prese dal Consiglio di Stato in applicazione del presente articolo sono definitive.[13]

 

Art. 27Quando circostanze speciali lo giustifichino, il Consiglio di Stato può:

a)variare la estensione od il comprensorio ovvero anche la classificazione delle zone o le stime di un consorzio esistente, ferma stante la procedura degli art. 8 e 9;

b)decretare la fusione di due o più consorzi, salvo ricorso al Gran Consiglio.

La sistemazione o definizione dei rispettivi rapporti patrimoniali avverranno a norma della legge 4 luglio 1906 sulla formazione di nuovi Comuni.[14]

 

Art. 28Nessun consorzio potrà essere sciolto se non in forza di uno speciale decreto del Consiglio di Stato.

 

 

Capitolo II

Consorzio per altri scopi di utilità pubblica

 

Art. 29Quando l’interesse pubblico lo richieda il Consiglio di Stato può, dietro istanza di uno o più interessati o d’ufficio, decretare la istituzione di consorzi obbligatori per l’esecuzione di qualsivoglia altra opera.

 

Art. 30Detti consorzi sono regolati dalle norme previste dagli articoli 4 a 22 inclusivo e 25 a 28 inclusivo della presente legge.

 

Disposizioni diverse e finali

 

Art. 31In caso d’urgenza il Consiglio di Stato prima della istituzione del consorzio, potrà eseguire le opere occorrenti ad evitare guasti o danni, per conto del consorzio istituendo, che dovrà, a costituzione avvenuta, rimborsare la relativa spesa.

 

Art. 31bis[15]Il Consiglio di Stato, senza far luogo all’istituzione del consorzio può obbligare gli interessati a partecipare in equa misura nelle spese occorrenti per eseguire o mantenere un’opera dichiarata di pubblica utilità a mente degli art. 1, 2 quando la stessa sia di proporzioni limitate o quando altre circostanze lo giustifichino.

 

Art. 31ter[16]Qualora il consorzio non dovesse provvedere ai propri incombenti, il Consiglio di Stato, in caso di urgenza e previa diffida, potrà eseguire le opere occorrenti ad evitare guasti o danni per conto e a spese del consorzio.

 

Art. 32[17]1Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Art. 33Le comunicazioni a mezzo posta previste da questa legge sono fatte per invio non raccomandato.

 

Art. 34Per i laghi e corsi d’acqua promiscui rimangono riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali.

 

Art. 35È concesso ai consorzi esistenti o soggetti a questa legge, il termine di un anno per presentare al Consiglio di Stato il rispettivo regolamento contemplato dall’articolo 25.

 

Art. 36La legge 9 giugno 1853 e le successive sue modificazioni, la lettera g) dell’art. 2 della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo ed ogni altra disposizione incompatibile, sono abrogate.

Restano invece ferme le disposizioni di legge relative a consorzi per determinate opere e fini (strade circolari e parziali, assicurazioni servizi pubblici, ecc.).[18]

 

Art. 37La presente legge entrerà in vigore[19] trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum.

 

Norma transitoria

Art. 38[20]I consorzi per opere di sistemazione di acque, premunizione, ecc. adeguano il loro regolamento nel senso indicato dalle modifiche degli art. 1 e 2 entro due anni dalla loro entrata in vigore.

 

 

Pubblicata nel BU 1913, 207.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.

[2]  Art. modificato dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.

[3]  Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.

[4]  Cpv. introdotto dalla L 29.1.1990; in vigore dal 4.9.1995 - BU 1990, 96 e BU 1995, 401.

[5]  Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.

[6]  Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.

[7]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.

[8]  Art. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.

[9]  Paragrafo introdotto dal DL 2.12.1920; in vigore dal 1.10.1920 - BU 1920, 481.

[10]  Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474; precedente modifica: BU 1921, 117.

[11]  Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.

[12]  Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.

[13]  Cpv. introdotto dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 253.

[14]  Cpv. privato della validità dalla L 6.3.1945; in vigore dal 24.4.1945 - BU 1945, 85.

[15]  Art. introdotto dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.

[16]  Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.4.1987 - BU 1987, 79.

[17]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38; precedente modifica: BU 1966, 253.

[18]  Cpv. modificato dal DL 27.12.1920; in vigore dal 25.2.1921 - BU 1921, 117.

[19]  Entrata in vigore: 16 settembre 1913 - BU 1913, 207.

[20]  Art. introdotto dalla L 19.6.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 297.