Legge
sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua
e delle rive lacustri
(del 10 ottobre 2005)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-richiamata l’iniziativa parlamentare 21 giugno 1999 presentata nella forma generica da Tullio Righinetti e cofirmatari per il ripristino di situazioni idrico-ambientali compromesse;
-visto il messaggio 15 marzo 2005 n. 5632 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 20 settembre 2005 n. 5632 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d’acqua e di rive lacustri (rinaturazione).
Campo d’applicazione
Art. 21Sono rinaturazioni e possono beneficiare di un contributo, in particolare:
a)le misure di costruzione e di gestione straordinaria di corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale;
b)la rivitalizzazione di zone golenali;
c)la messa a cielo aperto di corsi d’acqua;
d)le misure volte a favorire o a ripristinare la migrazione della fauna ittica, così come la creazione di luoghi di frega e di rifugio;
e)il ripristino di interventi di rinaturazione già precedentemente realizzati;
f)l’acquisizione dei diritti reali in caso di progetti di rivitalizzazione e il versamento di indennità uniche;
g)i lavori preparatori e gli studi che servono direttamente alla realizzazione di rinaturazioni;
h)le misure supplementari di valorizzazione ecologica nell’ambito di progetti di sistemazione di corsi d’acqua.
2Non sono ritenute rinaturazioni e non possono quindi beneficiare di contributo:
a)le misure di sistemazione di corsi d’acqua che sono ordinate per motivi di sicurezza contro le piene;
b)le misure di gestione di corsi d’acqua dettate da motivi di sicurezza;
c)i costi riconducibili a indennità ricorrenti versate per misure di gestione, di rinuncia allo sfruttamento o altre prestazioni simili;
d)la gestione di piscicolture;
e)le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un’autorizzazione o di una concessione.
3Possono inoltre beneficiare di un contributo misure ed interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni, che portano benefici alle acque ticinesi.
Finanziamento
Art. 31Il Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.
2I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.
Competenze e compiti
Art. 41Le decisioni relative al contributo sono di competenza del Consiglio di Stato.
2Il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi, designato dal Consiglio di Stato (in seguito: Gruppo di lavoro) esegue compiti di promozione e di coordinamento delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato.
Contributo
a) Domanda e obblighi d’informazione
Art. 51Le domande di contributo vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Stato per il tramite del Gruppo di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2Il richiedente deve fornire al Consiglio di Stato tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.
3Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.
b) Ordine di priorità
Art. 61Qualora le domande di contributo ricevute eccedano le disponibilità finanziarie il Consiglio di Stato stabilisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.
2L’ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.
c) Beneficiari
Art. 71Possono beneficiare di un contributo tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le persone giuridiche di diritto privato esplicanti compiti di diritto pubblico che realizzino interventi di rivitalizzazione ai sensi della presente legge.
2Il Cantone può assumere in proprio studi di base, progetti preliminari e la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici. Esso può inoltre farsi carico di promuovere l’informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.
d) Entità
Art. 8[1]1Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, …).
2Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale e economica del progetto.
3Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.
4Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l’80% dell’importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.
5Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.
6Contributi inferiori ai 5000.-- franchi non vengono assegnati.
f) Decisione
Art. 91Il contributo viene attribuito mediante decisione del Consiglio di Stato.
2La decisione indica la base legale, la natura e l’importo del contributo, l’oggetto e l’ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.
g) Condizioni e oneri
Art. 101Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui vi siano garanzie che i lavori vengano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.
2I progetti devono contenere le necessarie verifiche idrauliche ai fini della sicurezza.
3I beneficiari devono fornire un consuntivo sull’utilizzazione dei contributi speciali ricevuti.
h) Versamento
Art. 111Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e dalle istanze preposte al collaudo tecnico e a saldo dei lavori avvenuto da parte della committenza.
2Il Consiglio di Stato può autorizzare il versamento di acconti sino ad un ammontare massimo del 80% dell’importo del contributo concesso.
i) Prescrizione
Art. 121Il diritto al versamento del contributo si prescrive se i lavori non sono iniziati entro due anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del contributo.
2In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può accordare un rinvio.
Rimedi giuridici
Art. 13Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Norme sussidiarie
Art. 14Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Legge sui sussidi cantonali.
Entrata in vigore
Art. 15Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[2]
Pubblicata nel BU 2005, 419.
[1] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 716.
[2] Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 421.