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 : DL conc. la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri - 16 marzo 1994

 

Decreto legislativo

concernente la limitazione degli orari di apertura

delle stazioni di distribuzione e di vendita dei

carburanti nel Sottoceneri

(del 16 marzo 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 30 novembre 1993 n. 4192 del Consiglio di Stato e il rapporto 4 marzo 1994 n. 4192 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,

richiamati:

-la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), segnatamente gli art. 11 e 65;

-l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt), segnatamente gli art. 2 cpv. 5, 32 e 33;

-l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);

-la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).[1]

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi.

 

Campo di applicazione

Art. 2Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il Dipartimento del territorio.

 

Orari di apertura nei giorni feriali

Art. 3Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere entro le ore 19.00.

 

Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali

Art. 4La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono chiuse.

Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti:

-S. Giuseppe (19 marzo);

-Ascensione;

-Corpus Domini;

-S. Pietro e Paolo (29 giugno);

-Primo agosto;

-S. Stefano (26 dicembre).

 

Distributori automatici

Art. 5Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili:

a)a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide;

b)ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.

 

Deroghe

Art. 61Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.

2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.[2]

 

Sospensione

Art. 7Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.

 

Penalità

Art. 8[3]I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000.--. Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

 

Disposizioni transitorie

Art. 9L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Entrata in vigore

Art. 10Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994.

 

 

Pubblicato nel BU 1994, 128.

 

 


[1]  Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.

[3]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.