835.120

 Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994

Decreto esecutivo

che stabilisce le indennità ai corpi pompieri

(del 21 dicembre 1994)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate le disposizioni della legge 5 febbraio 1996 e del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura 7 aprile 1998, nonché la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LalPac), la legge d’applicazione del 2 aprile 1975 della legge federale contro l’inquinamento delle acque e il regolamento del 14 marzo 1995 sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato,[1]

decreta:

Corsi di istruzione e ispezioni

Art. 1[2]

a) diaria

1I membri del corpo pompieri che partecipano ai corsi di istruzione federali, cantonali e regionali hanno diritto alle seguenti diarie e indennità:

a)fr. 335.– ai comandanti dei corsi;

b)fr. 267.– agli istruttori federali e cantonali designati, ai partecipanti ai corsi federali, agli ispettori dei corsi cantonali e federali designati dalla FCTCP, agli ispettori di zona designati;

c)fr. 216.– ai contabili, ai responsabili del materiale e della logistica;

d)fr. 148.– alle reclute pompieri, ai pompieri ed al personale ausiliario;

e)fr. 57.– al giorno di supplemento a tutti i partecipanti ai corsi cantonali, regionali che si svolgono nei giorni lavorativi.

2Per i corsi di istruzione comunali è riconosciuto un indennizzo forfettario di fr. 148.- applicato sull’effettivo dei membri del corpo pompieri designati per lo svolgimento della specifica formazione interna.

3Quando la prestazione è limitata a mezza giornata (almeno 4 ore) la diaria è ridotta della metà.

b) altre spese

4Per il pranzo e la sussistenza intermedia durante i corsi cantonali e regionali viene riconosciuta un’indennità di fr. 41.– al giorno per partecipante; per i corsi della durata uguale o superiore a 3 giorni un’ulteriore indennità di fr. 21.– per partecipante per la cena o aperitivo di chiusura del corso.

5Sono inoltre riconosciute al corpo pompieri, sedi dei corsi, le spese effettive per l’acquisto di piccolo materiale vario, uso attrezzature, uso veicoli, ripristino materiale ecc., necessari per l’istruzione.

c) trasferte

6Per il rimborso di tutte le altre spese di trasferta, non definite nel presente decreto, sono riconosciute le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

 

Interventi

Art. 2[3]1Le prestazioni dei membri dei corpi pompieri per lo spegnimento di incendi, allagamenti, incidenti, sinistri vari e per l’intervento in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o nell’ambito della prevenzione, compresi interventi per sopralluoghi e collaudi di impianti di rilevazione d’incendio, sono retribuite con il soldo seguente:

a)fr. 84.–all’ora agli ufficiali con il grado di tenente colonnello;[4]

b)fr. 81.–all’ora agli ufficiali con il grado di maggiore;[5]

c)fr. 77.–all’ora agli ufficiali con il grado di capitano, I ten, tenente e quartiermastro;[6]

d)fr. 42.–all’ora ai suff;

e)fr. 35.–all’ora agli appuntati;

f)fr. 32.–all’ora ai pompieri;

g)fr. 19.–per ogni intervento per la stesura del relativo rapporto;

h)fr. 22.–all’ora di supplemento ai suff e appuntati in caso di comando negli interventi;

i)fr.   3.50all’ora indistintamente per l’uso delle proprie calzature nella lotta contro gli incendi di bosco.

2Per gli interventi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 18.– all’ora.

3Il tempo effettivo impiegato dev’essere arrotondato alla mezz’ora superiore quando sorpassa i quindici minuti; se esso non supera 1 quarto d’ora dev’essere arrotondato alla mezz’ora inferiore.

4Per ogni intervento è corrisposto, ai singoli partecipanti, il soldo minimo di un’ora e mezzo.

5Per la sussistenza, pranzi e cene, vengono versate le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 nei seguenti casi:[7]

per ogni intervento dopo le 12.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 13.00;

per ogni intervento dopo le 18.30 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 19.30.

6Per la colazione fr. 10.– per ogni intervento dopo le 06.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 07.30.

7Inoltre per ogni intervento tra le ore 24.00 e le 05.00 (comprese) fr. 18.–.

 

Uso automezzi e attrezzature

Art. 31Per l’utilizzazione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione ai corpi pompieri e per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione vengono riconosciute le seguenti indennità:

a)fr.   1.60al km per veicoli leggeri durante gli interventi e cts 70 per altri spostamenti;

b)fr.   3.10al km per veicoli pesanti durante gli interventi e fr. 1.30 per altri spostamenti;

c)fr. 75.–per ora di lavoro effettiva con le pompe dell’autobotte, con la motopompa tipo IV, con l’autoscala e con il natante antinquinamento durante gli interventi;

d)fr. 39.–per ora effettiva con motopompe tipo II e ventilatori a grossa potenza, durante gli interventi;

e)fr. 16.–per ora di lavoro effettiva con i grossi generatori di corrente, piccoli ventilatori a motore e con motopompe tipo I;

f)fr.   9.–per ora di lavoro effettiva con motoseghe, soffiatori e piccoli generatori di corrente;

g)fr.   9.–per ora di lavoro effettiva con macchine lavatubi ed asciugatubi;

h)fr.   3.10per ora di impiego dell’aggregato spandineutralizzante durante gli interventi;

i)fr.   5.–per ricarica di una bombola di aria compressa;

l)fr. 20.–per ricarica di ogni estintore;

m)fr. 16.–per tubo, per la riparazione e l’adattamento del raccordo;[8]

n)fr. 8.– per il ripristino di un dispositivo polmonare (erogatore).[9]

2Per quanto non previsto dal seguente decreto, per prestazioni speciali, valgono le tariffe riconosciute dalla Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino.

 

Manutenzione automezzi e attrezzature antincendio

a) per incendi

Art. 4[10]Per la manutenzione del perfetto stato d’esercizio degli automezzi e delle attrezzature di proprietà del Fondo Incendi in dotazione ai Corpi, vengono versate al Comune, al Corpo o al Consorzio, alla fine di ogni anno, le seguenti indennità:

a)fr. 1250.–per veicolo leggero a quattro ruote motrici;

b)fr. 1050.–per veicolo leggero come bus e veicolo comando;

c)fr. 1900.–per veicolo pesante;

d)fr. 2500.–per autoscale;

e)fr.   650.–per motopompa;

f)fr.   275.–per generatore di corrente, motopompa tipo 1 e altre piccole macchine con motore a combustione;

g)fr.   120.–per apparecchio per la protezione della respirazione ad aria compressa (controlli);

h)fr.   280.–per apparecchio per la protezione della respirazione a circuito chiuso (controlli).

 

b) per inquinamento

Art. 5Resta riservata al Consiglio di Stato la facoltà di stipulare convenzioni particolari per indennità forfetarie da corrispondere ai Corpi pompieri, in particolare per quanto attiene alla manutenzione degli autoveicoli, delle attrezzature ed alla garanzia del servizio per interventi in caso d’inquinamento.

 

Riparazione e controlli

a) riparazioni

Art. 6[11]1Le riparazioni dei meccanici cantonali, operanti presso l’Officina del corpo pompieri di Lugano, per le riparazioni dei veicoli, aggregati e attrezzi in dotazione ai corpi pompieri, sono retribuite in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale compreso); la fatturazione delle prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla fattura.

2Le prestazioni dei meccanici dei Centri di soccorso per le riparazioni dei propri veicoli, aggregati e attrezzi in dotazione, sono retribuite in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale compreso); la fatturazione delle prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla fattura.

3Per i corpi pompieri di categoria B e C, per semplici riparazioni, eseguite direttamente dal meccanico qualificato del corpo, viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora, tutto compreso.

4Per tutti gli altri lavori viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora indistintamente.

b) autorizzazioni

5Le riparazioni di aggregati e attrezzature come pure le semplici riparazioni di veicoli di cui al cpv. 3 devono essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio della difesa contro gli incendi.

c) controlli

6Per i controlli periodici dei mezzi, eseguiti dai meccanici cantonali del CCP di Lugano, effettuati sul posto di stazionamento dietro ordine dell’Ufficio della difesa contro gli incendi, è riconosciuta un’indennità di fr. 387.– al giorno, più spese di trasferta, ritenuta una media di almeno 3 veicoli controllati per giornata.

 

Adeguamento delle indennità

Art. 71Le indennità ai membri dei corpi pompieri fissate, dagli art. 1, 2, 3 e 6 sono stabilizzate ai punti 105 dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; il Dipartimento delle finanze e dell’economia d’intesa con il Dipartimento del territorio è autorizzato ad adeguarle ogni qualvolta l’aumento dell’indice sarà stato di almeno il 10%.[12]

2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia d’intesa con il Dipartimento del territorio, è pure autorizzato ad adeguare le indennità per l’uso dei mezzi meccanici in base al costo del carburante.

 

Finanziamento

Art. 8[13]1In caso di inquinamenti e incidenti chimici il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle spese degli interventi, così come il loro recupero presso i responsabili, è di competenza della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

2Per gli altri interventi il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle spese, è di competenza dell’Ufficio della difesa contro gli incendi.

 

Entrata in vigore[14]

Art. 9Il presente decreto, che abroga quello del 12 dicembre 1990, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto 1° gennaio 1995.

 

 

Pubblicato nel BU 1994, 654.


[1]  Ingresso modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679; precedente modifica: BU 2003, 328.

[2]  Art. modificato dal DE 16.5.2017; in vigore dal 19.5.2017 - BU 2017, 135; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.

[3]  Art. modificato dal DE 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 151; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.

[4]  Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[5]  Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[6]  Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[7]  Frase modificata dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.

[8]  Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

[9]  Lett. introdotta dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.

[10]  Art. modificato dal DE 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 328.

[11]  Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

[12]  Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

[13]  Art. modificato dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

[14]  Nota marginale introdotta dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.