Regolamento
sugli impianti calorici a combustione
(RICC)
(del 26 ottobre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991,
decreta:
Principio e campo di applicazione
Art. 11Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
2Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.
Obblighi del proprietario
Art. 21Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
2In particolare egli è tenuto a:
a)predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
b)assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
c)consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
3La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.
Controlli visivi e pulizia
a) frequenza
Art. 31I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.
b) spazzacamini abilitati
Art. 41I controlli visivi e la pulizia degli impianti devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.[1]
2Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
3I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
4L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.
c) modalità di esecuzione dei controlli
Art. 51Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
2Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
3Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
4Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
5Al termine di ogni intervento e al più tardi entro 30 giorni, lo spazzacamino trasmette al municipio la relativa attestazione mediante l’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST oppure per scritto mediante invio postale.[2]
d) tariffa
Art. 6Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.
Compiti dei municipi
Art. 71Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti sulla base dell’attestazione rilasciata dallo spazzacamino di cui all’art. 5 cpv. 5.[3]
2Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
3Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.
Norma transitoria
Art. 8Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Disposizioni finali
Art. 91Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016, 433.
Allegato 1
Numero minimo di controlli o pulizie
I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)
1 |
Impianti alimentati con combustibili solidi |
|
1.1 |
Installazioni di riscaldamento primario |
due volte all’anno |
1.2 |
Installazioni di riscaldamento secondario |
una volta all’anno* |
2 |
Impianti alimentati con combustibili liquidi |
|
2.1 |
Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) |
due volte all’anno |
2.2 |
Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW |
una volta all’anno |
2.3 |
Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW |
due volte all’anno |
3 |
Impianti alimentati con combustibili gassosi |
|
3.1 |
Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW |
una volta ogni due anni |
3.2 |
Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW |
una volta all’anno |
3.3 |
Impianti con bruciatore atmosferico |
una volta ogni due anni |
4 |
Impianti funzionanti con due combustibili |
I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile. |
*In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto.
II Impianti a combustione professionali ed industriali
Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc.
Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I.
Allegato 2
Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino
1 |
Condotto di evacuazione dei gas combusti |
|
1.1 |
Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani Supplemento per ogni piano |
fr. 25.00 fr. 3.00 |
1.2 |
Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali |
a regia oraria |
2 |
Stufe |
|
2.1 |
Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali |
fr. 65.00 |
2.2 |
Stufa economica |
fr. 45.00 |
2.3 |
Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori |
fr. 85.00 |
2.4 |
Stufa a olio combustibile |
fr. 85.00 |
2.5 |
Stufa a olio combustibile automatica |
fr. 105.00 |
2.6 |
Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) |
fr. 80.00 |
2.7 |
Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (considerato qual unico lavoro di pulizia) |
fr. 100.00 |
2.8 |
Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento |
a regia oraria |
3 |
Tubi di raccordo |
|
3.1 |
Tubi di raccordo, al metro |
fr. 5.00 |
4 |
Riscaldamenti |
|
4.1 |
Tariffa di base |
fr. 75.00 |
4.2 |
Fino a 150 kW, ogni kW |
fr. 1.00 |
4.3 |
Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW |
fr. 0.80 |
4.4 |
Oltre 250 kW, ogni kW |
fr. 0.45 |
4.5 |
Trattamento chimico |
a regia oraria |
4.6 |
Lavaggio chimico |
a regia oraria |
4.7 |
Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento |
a regia oraria |
5 |
Impianti artigianali |
a regia oraria |
6 |
Lavori |
a regia oraria |
6.1 |
Maestro spazzacamino |
fr. 110.00 |
6.2 |
Capo squadra |
fr. 100.00 |
6.3 |
Spazzacamino AFC |
fr. 85.00 |
6.4 |
Aiuto spazzacamino |
fr. 60.00 |
6.5 |
Apprendista |
1° anno fr. 25.00 |
7 |
Lavori festivi e fuori orario |
|
7.1 |
Sabato secondo contratto lavorativo |
aumento del 50% |
7.2 |
Giorni festivi |
aumento del 100% |
7.3 |
Lavori notturni (18.00 alle 06.00) |
aumento del 50% |
8 |
Fatturazione minima |
Il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00 |
9 |
Spostamento |
Nessun costo deve essere fatturato al cliente |
10 |
Aggiornamento registro di controllo |
fr. 2.00 |
[1] Cpv. modificato dal R 25.11.2020; in vigore dal 27.11.2020 - BU 2020, 344.
[2] Cpv. modificato dal R 25.11.2020; in vigore dal 27.11.2020 - BU 2020, 344.
[3] Cpv. modificato dal R 25.11.2020; in vigore dal 27.11.2020 - BU 2020, 344.