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Legge

di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

(del 10 novembre 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l’Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);

visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 13 ottobre 2010 n. 6218R della Commissione della legislazione;

decreta:

Scopo e oggetto della legge

Art. 1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

 

Autorità competente

Art. 2Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:

a)esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;

b)rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;

c)rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di  fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale;

d)rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami;

e)emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita;

f)revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;

g)riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;

h)designa il dipartimento competente;

i)può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.

 

Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

Art. 31Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

2Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

 

Depositi di esplosivi

Art. 4Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

 

Tasse

Art. 5Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

 

Sanzioni

Art. 61I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

2Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

 

Autorità di ricorso

Art. 7[1]1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

 

Abrogazione

Art. 8È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

 

Entrata in vigore

Art. 9Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicata nel BU 2010, 611.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

[2]  Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.