572.110



 

Regolamento

della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi

(RLCLEspl)

(del 14 dicembre 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli art. 2 e 6 della legge del 10 novembre 2010 di applicazione della legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LCLEspl),

decreta:

Autorità competente

Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.[1]

2[2]

 

Autorizzazione per spettacoli con impiego di fuochi

d’artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di

categoria T2[3]

1. Domanda

Art. 2[4]La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati:

a)piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;

b)copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;

c)lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.

 

2. Rilascio

Art. 31Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti.[5]

2L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.

 

Permessi di vendita al dettaglio di fuochi d’artificio

1. Domanda

Art. 4[6]La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati:

a)piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;

b)fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.

 

 

2. Rilascio

Art. 5[7]Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può contenere oneri e condizioni.

 

Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi

Art. 6Sono percepite le seguenti tasse:

a)esplosivi

fino a

 

 

     10 kg

  20 fr.

da

     11 kg

a

   100 kg

  30 fr.

da

   101 kg

a

   200 kg

  40 fr.

da

   201 kg

a

   350 kg

  50 fr.

da

   351 kg

a

   500 kg

  70 fr.

da

   501 kg

a

   750 kg

  90 fr.

da

   751 kg

a

1'000 kg 

110 fr.

da

1'001 kg 

a

2'000 kg 

150 fr.

da

2'001 kg 

a

3'000 kg 

180 fr.

oltre

3'000 kg 

 

 

200 fr.

b)detonatori elettrici, elettronici e non elettrici[8]

fino a

 

 

     500 pezzi

  20 fr.

da

     501

a

  2'500 pezzi

  50 fr.

da

   2'501

a

  5'000 pezzi

  80 fr.

da

   5'001

a

  7'500 pezzi

110 fr.

da

   7'501

a

10'000 pezzi

150 fr.

oltre

10'000 pezzi

 

 

200 fr.

c)miccia di sicurezza

fino a

 

 

    200 m

  20 fr.

da

    201 m

a

    500 m

  30 fr.

da

    501 m

a

  1'000 m

  50 fr.

da

  1'001 m

a

  3'000 m

  80 fr.

da

  3'001 m

a

  5'000 m

100 fr.

da

  5'001 m

a

  7'500 m

130 fr.

da

  7'501 m

a

10'000 m 

170 fr.

oltre

10'000 m 

 

 

200 fr.

 

Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi

Art. 7[9]Sono percepite le seguenti tasse:

a)esplosivi

fino a

 

 

  5 kg

  20 fr.

da

  6 kg

a

10 kg 

  30 fr.

da

11 kg 

a

15 kg 

  40 fr.

da

16 kg 

a

20 kg 

  50 fr.

da

21 kg 

a

25 kg 

  60 fr.

b)detonatori elettrici, elettronici e non elettrici

fino a

 

 

  10 pezzi

  10 fr.

da

11

a

  20 pezzi

  20 fr.

da

21

a

  40 pezzi

  40 fr.

da

41

a

  70 pezzi

  70 fr.

da

71

a

100 pezzi

100 fr.

c)miccia di sicurezza

fino a

 

 

10 m 

  10 fr.

da

11 m 

a

20 m 

  20 fr.

da

21 m 

a

30 m 

  30 fr.

da

31 m 

a

40 m 

  40 fr.

da

41 m 

a

50 m 

  50 fr.

oltre

50 m 

 

 

  60 fr.

 

Tasse autorizzazioni spettacoli con impiego di

fuochi d’artificio di categoria F4 o con

pezzi pirotecnici di categoria T2[10]

Art. 8Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato:

fino a

 

 

  200 kg

100 fr.

da

  201 kg

a

  400 kg

200 fr.

da

  401 kg

a

  600 kg

300 fr.

da

  601 kg

a

  800 kg

400 fr.

da

  801 kg

a

1000 kg 

500 fr.

da

1001 kg 

a

1200 kg 

600 fr.

da

1201 kg 

a

1500 kg 

700 fr.

oltre

1500 kg 

 

 

800 fr.

2In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.[11]

 

Tasse permessi di vendita al dettaglio

di fuochi d’artificio

Art. 9Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.

 

Norma abrogativa

Art. 10Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 612.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

[2]  Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

[3]  Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

[4]  Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

[5]  Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

[6]  Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

[7]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

[8]  Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

[9]  Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

[10]  Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

[11]  Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.