Decreto esecutivo
concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò
per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità
(dell’11 luglio 1990)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamate:
-la legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni alla natura del 5 febbraio 1996, segnatamente gli art. 3 e 4;
-la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;
-la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
-la legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 e l’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980, segnatamente l’art. 32;
-la legge di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981, segnatamente l’art. 5;
-il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all’aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, segnatamente l’art. 2 cpv. 2;[1]
decreta:
Scopo
Art. 1Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.
Divieto
a) Principio
Art. 21Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi.[2]
b) Eccezioni
2In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi.
3Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.
Servizio di sorveglianza
Art. 3Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.
Responsabilità del Municipio
Art. 4[3]La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.
Penalità
Art. 51Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.[4]
2La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Rapporti al Dipartimento dell’ambiente[5]
Art. 6Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente[6] in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.
Entrata in vigore
Art. 7Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[7]
Pubblicato nel BU 1990, 245.
[1] Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU 1997, 111.
[2] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
[3] Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.
[4] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
[5] Adesso Dipartimento del territorio.
[6] Adesso Dipartimento del territorio.
[7] Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.