Legge
sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato
(LIT)
(del 15 marzo 2011)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti:
–l’iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall’allora deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari «Per una legge sull’informazione» e il relativo rapporto 27 ottobre 1995 della Commissione della legislazione;
–l’iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 «Per una legge sulla trasparenza dello Stato»;
–il messaggio 10 novembre 2009 n. 6296 del Consiglio di Stato;
–il rapporto di minoranza 2 febbraio 2011 n. 6296 R2 della Commissione della legislazione,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Scopo e oggetto
Art. 11La presente legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali.
2Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell’opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l’organizzazione e l’attività dello Stato.
Campo di applicazione
Art. 21La presente legge si applica:
a)al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
b)al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
c)alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
d)alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
e)agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.
2La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
3Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione:
a)se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure
b)se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.
Riserva di disposizioni speciali
Art. 31L’accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.
2L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
3Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che:
a)dichiarano segrete determinate informazioni, o
b)prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.
Esclusione del diritto di accesso
Art. 41I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili.
2Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.
TITOLO II
Informazione del pubblico
Principio
Art. 51Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.
2L’informazione dev’essere adeguata, chiara e rapida.
3Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.
4Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall’art. 2 cpv. 1.
Autorità giudiziarie
Art. 61Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige.
2Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell’istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi.
3La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull’organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.
Responsabile dell’informazione
Art. 71Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all’art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell’informazione.
2Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media.
Titolo iii
Accesso ai documenti ufficiali
Capitolo primo
Principi della trasparenza
Nozione di documento ufficiale
Art. 81Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell’autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito autorità responsabile), concernenti l’adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.
2Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali.
3La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.
Diritto di accesso
Art. 91Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all’invio di copie è riconosciuto se l’onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.
3L’utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.
4Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.
Eccezioni al diritto di accesso
Art. 101Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può:
a)influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità;
b)perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
c)mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico;
d)compromettere la politica estera del Cantone;
e)ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso;
f)implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari;
g)comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.
2L’accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l’art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell’attività amministrativa ordinaria.
Accesso limitato, differito o condizionato
Art. 111La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall’art. 10; in questi casi, l’autorità può nondimeno rifiutare l’accesso all’intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.
2L’accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l’inaccessibilità sono temporanei.
3L’accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall’art. 10.
Protezione dei dati personali
Art. 121I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge.
Capitolo secondo
Procedura di accesso
Domanda di accesso
Art. 131La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge.[1]
2Essa non dev’essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito.
3Nella misura del possibile, l’autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto.
4Le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all’evasione delle domande di accesso.
Diritto di essere consultati
Art. 141Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.
2L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
Presa di posizione dell’autorità
Art. 151L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
2Questo termine può essere prorogato:
a)di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire;
b)della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica.
In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente.
3Se l’accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l’art. 14, la presa di posizione dell’autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.
4Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell’autorità dev’essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate.
5L’opposizione delle persone consultate secondo l’art. 14 sospende l’accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l’accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.
Costi dell’accesso ai documenti
Art. 161La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.
2Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.
3La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato.
Capitolo terzo
Mediazione e ricorsi
Commissione di mediazione
Art. 17[2]1Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente.
2La Commissione si compone di un presidente, due membri e tre supplenti.
3I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
4La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.
Procedura di mediazione
Art. 181La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.
2Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:
a)il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato;
b)sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato;
c)che è stata consultata secondo l’art. 14, ove l’autorità abbia accordato l’accesso contro la sua volontà;
d)che contesta la tassa d’accesso prevista dall’art. 16 cpv. 2.
3La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
4L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.
5La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione.
6Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.
7Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.
Decisione
Art. 191Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata.
2La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 15 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge.[3]
3La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.
Ricorsi
Art. 20[4]1Contro la decisione dell’autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
2Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[5]
4Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
TITOLO IV
Classificazione e gestione dei documenti
Classificazione
Art. 21Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.
Gestione
Art. 22Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge.
TITOLO V
Consulenza per la trasparenza e valutazione
Consulenza
Art. 23Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare:
a)offre consulenza alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi che sottostanno alla presente legge;
b)assicura e coordina l’informazione del pubblico e quella interna dell’amministrazione sui principi della trasparenza e promuove la formazione dei collaboratori;
c)collabora all’applicazione della legge.
Valutazione
Art. 241Il cancelliere dello Stato valuta l’applicazione, gli effetti e i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all’attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
2Un primo rapporto di valutazione dev’essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
3La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.
4I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Esecuzione
Art. 25Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
Modifica di altre leggi
Art. 26La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Norma transitoria
Art. 27[6]I documenti ufficiali confezionati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.
Referendum ed entrata in vigore
Art. 281Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[7]
Pubblicata nel BU 2012, 421.
[1] Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
[2] Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
[3] Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
[4] Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
[5] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
[6] Art. modificato dalla L 8.11.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 428.
[7] Entrata in vigore: 1° gennaio 2013 - BU 2012, 428.