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 : DE circa la zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona - 23 ottobre 1962

 

Decreto esecutivo

circa la zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

(del 23 ottobre 1962)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il decreto esecutivo circa la zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona, del 18 maggio 1926, decreto integrato in data 19 novembre 1927 e in data 11 maggio 1954;

visto in particolare l’art. 12 della legge sulla protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946;

su proposta del dipartimento della pubblica educazione,

decreta:

Art. 1La zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona viene estesa in modo da includervi, insieme col centro gravitante intorno alle due piazze Nosetto e della Collegiata gli immediati dintorni. A tale uopo è corretto il tracciato della linea esterna dell’attuale protezione che scende in direzione sud dal colle del castello di Montebello. Detta linea raggiungerà il torrente Dragonato, continuerà da qui sino alla scuola cantonale delle arti e mestieri, seguirà quindi via Emilio Motta e via del Portone per riunirsi, in piazza R. Simen, con la linea scendente, a nord, dal castello di Montebello.

Nella direzione opposta la linea scendente (a nord) dal colle e tagliante attualmente il sedime ferroviario risalirà detto sedime sino al sottopassaggio per Daro, sfocerà sul viale della Stazione e si immetterà in via Claudio Pellandini per raggiungere, da qui, piazza del Sole.

In proposito si rinvia al rilievo grafico qui allegato. Su detto rilievo i limiti della zona oggetto dell’estensione del vincolo sono segnati in rosso.

 

Art. 2Il piano regolatore del comune di Bellinzona è dichiarato decaduto, nella misura in cui prevede la demolizione di edifici o mutazioni della esistente situazione urbanistica nella zona di protezione; in particolare sono dichiarate decadute le disposizioni che, entro tale zona, disciplinano l’ampliamento delle strade esistenti o la costruzione di nuove vie.

 

Art. 3Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità e i ricorsi valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1946 e del regolamento 7 gennaio 1947.

 

Art. 4Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

 

 

Pubblicato nel BU il 26 ottobre 1962.