843.110



 

Regolamento

sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio

e sul lavoro a domicilio

(del 31 maggio 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) del 13 marzo 1964;

vista la legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 (LLD);

vista la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011,

decreta:

Autorità competente

(art. 2 Legge)

Art. 1L’applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio è affidata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altre autorità.

 

Commissione cantonale paritetica del lavoro

(art. 3 Legge)

Art. 21La Commissione cantonale paritetica del lavoro è composta da 5 a 7 membri, di cui 2 in rappresentanza delle associazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro.

2La segreteria è assicurata dall’UIL.

3Per il resto è applicabile il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Decisioni e provvedimenti amministrativi

(art. 8 Legge)

Art. 31Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 LL sono di competenza dell’UIL.

2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato è di competenza del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

 

Casi dubbi, deroghe e controlli

(art. 10 Legge)

Art. 4La competenza per decidere i casi dubbi e la concessione di deroghe e per procedere a controlli e ad altre attribuzioni è affidata all’UIL.

 

Perseguimento penale

(art. 11 Legge)

Art. 5Le infrazioni alla LLD sono perseguite dall’UIL.

 

Tasse

Art. 6[1]1Per la concessione di deroghe di cui all’art. 7 cpv. 1 LLD è percepita una tassa di fr. 100.-.

2Per i permessi rilasciati dall’autorità, sono percepite le tasse seguenti:

a)permesso di lavoro notturno o domenicale (art. 17 e 19 LL):

100 franchi per una notte o una domenica e massimo cinque lavoratori occupati;

supplementi: 20 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di cinque lavoratori e 10 franchi per ogni notte o domenica aggiunta, fino ad un massimo di 250 franchi;

b)permesso di lavoro domenicale combinato con un’autorizzazione di deroga agli orari d’apertura dei negozi:

supplemento: 100 franchi, per un massimo di 400 franchi;

c)approvazione piani di costruzione, sistemazione o trasformazione (art. 7 LL):

100 franchi per progetti con al massimo dieci lavoratori occupati in attività senza pericoli particolari (tabella dei pericoli particolari definiti nella direttiva CFSL N. 6508);

supplementi: 50 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori e 50 franchi per ogni pericolo particolare rilevato, fino ad un massimo di 1000 franchi;

d)permessi d’esercizio (inizio attività):

metà della tassa percepita per l’approvazione dei piani. Minimo 100 franchi;

e)modifiche non sostanziali di decisioni per permessi o autorizzazioni di cui alle lettere a) e b): 30% della tassa emessa per la loro emissione, ritenuta in ogni caso una tassa minima di 25 franchi;

f)autorizzazione di occupazione regolare di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 9 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007): 50 franchi.

3I controlli aziendali sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria nella misura in cui comportano l’emanazione di misure o ordini supplementari: 100 franchi per un tempo d’ispezione fino ad un quarto di giornata, una sola misura o ordine e massimo 10 lavoratori occupati in azienda. Supplementi: 100 franchi per ogni misura o ordine supplementare, 100 franchi per ogni ulteriore quarto di giornata d’ispezione e 40 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori, per un massimo di 800 franchi.

4Per i corsi di formazione proposti dall’UIL è percepita una tassa di cancelleria proporzionata alla durata, pari a 100 franchi la mezza giornata e per partecipante. Per corsi di postformazione, tariffa oraria/lezione di 140 franchi e spese amministrative e di logistica a carico dell’organizzatore.

 

Entrata in vigore

Art. 7Il presente regolamento, con il suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 339.


[1]  Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 445.

[2]  Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 339.