Legge
sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento
del carattere obbligatorio generale
al contratto collettivo di lavoro
(del 14 marzo 2011)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–richiamata la legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche e visto l’art. 20 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);
–visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;
–visto il rapporto 26 gennaio 2011 n. 6228R/6229R della Commissione della legislazione,
decreta:
TITOLO I
Disposizione generale
Scopo della legge
Art. 1La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche (in seguito: LLF) e della legge federale 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL).
TITOLO II
Ufficio cantonale di conciliazione
Capitolo primo
Istituzione
Istituzione e competenze
Art. 21È istituito un ufficio cantonale di conciliazione (UCC) incaricato:
a)di prevenire e comporre nei limiti del possibile i conflitti che possono sorgere da contestazioni collettive circa le condizioni di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali sia tra un datore di lavoro e i suoi lavoratori, sia tra associazioni di datori di lavoro e i lavoratori o loro associazioni;
b)di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra (art. 356 e segg. CO);
c)di redigere contratti normali di lavoro (art. 359 e segg. CO);
d)di pronunciare a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.
2Dalla competenza dell’UCC sono escluse le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende comunali e cantonali, ad eccezione di quelle che nascono nelle aziende comunali o cantonali tra la loro amministrazione e i lavoratori che non si trovano in un rapporto d’impiego pubblico con essi.
3Sono pure escluse dalla competenza dell’UCC le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende federali.
Contestazioni collettive
Art. 3Sono considerate contestazioni collettive ai sensi della presente legge le contestazioni alle quali partecipano almeno 5 lavoratori.
Nomina e organizzazione
Art. 41Il presidente e il suo supplente, scelti tra i Consiglieri di Stato, i quattro membri permanenti e i quattro supplenti, come pure il segretario, scelto tra i dipendenti dello Stato, sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, con effetto il 1. luglio dell’anno successivo all’elezione del Governo. Essi sono rieleggibili.
2Due assessori vengono scelti volta per volta dalle parti interessate, uno per ciascuna.
3I membri permanenti e i relativi supplenti sono scelti in pari numero fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori e altresì in pari numero fra rappresentanti del ramo industriale e artigianale e rappresentanti del ramo commerciale.
4La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.
5Il regolamento d’applicazione stabilisce le norme sui requisiti e sui diritti personali dei membri permanenti, degli assessori e dei supplenti, sui casi di decadimento dalla carica, sulle vacanze e sulle supplenze.
6Per l’esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le norme della procedura civile; la cognizione dei motivi di esclusione e ricusazione spetta al Consiglio di Stato, contro la cui decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura sulle cause amministrative.
Dichiarazione di fedeltà
Art. 5I membri permanenti ed i supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio di Stato. Gli assessori e i supplenti straordinari firmano l’attestato davanti all’UCC.
Capitolo secondo
Procedura
Convocazione dell’ufficio
Art. 61Il presidente convoca l’UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d’ufficio, ogniqualvolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
2Sono considerate come parti interessate:
a)le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di lavoratori;
b)i singoli datori di lavoro oggetto di una contestazione collettiva da parte dei loro lavoratori o un gruppo di almeno 5 lavoratori che muovono una contestazione collettiva verso il loro datore di lavoro.
3Prima di convocare l’UCC e quando lo reputi opportuno, il presidente può convocare le parti per tentare di comporre il conflitto con la sua mediazione; se fallisce in tale tentativo, il presidente cita le parti.
4Le citazioni sono trasmesse alle parti per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la comparsa.
5Nel caso in cui la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell’istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla citazione.
Delegati
Art. 71Ogni parte interessata può nominare uno o più delegati per ogni causa. Essi sono incaricati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all’ufficio.
2Qualora tale nomina avvenga prima della citazione, quest’ultima è inviata in copia anche ai delegati.
Memoriale scritto
Art. 8Nell’atto di citazione il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell’udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni.
Mancata comparsa
Art. 91La mancata comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione.
2L’assente viene condannato, a giudizio dell’UCC, ad una multa disciplinare fino a 1000 franchi.
3È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Udienze
Art. 101La procedura davanti all’ufficio è orale. Essa è semplice e rapida come lo permette la natura del conflitto.
2Le udienze sono pubbliche.
3Se l’ordine venisse turbato, il presidente può sospendere l’udienza e, se alla sua ripresa l’ordine non potesse ristabilirsi, l’UCC può ordinare, a semplice maggioranza, che essa continui a porte chiuse.
Istruzione della causa
Art. 111Sentite le parti e se ritiene la causa sufficientemente istruita l’UCC sottomette alla loro approvazione il progetto di conciliazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento.
2Se invece esso ritiene necessario un complemento d’inchiesta, sospende l’udienza e procede all’assunzione delle informazioni del caso, sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l’esame di documenti che siano in rapporto diretto con la causa.
3Le parti sono ammesse a presenziare a tutte le fasi dell’inchiesta.
4Per proteggere notizie tutelate dalla legge, solo il presidente avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte chiede di mantenere segreti. Egli riferirà all’UCC sui punti che possono interessare la causa.
Testimoni e periti
Art. 121Ai testimoni e ai periti citati davanti all’UCC e che non adempiono l’ufficio cui sono chiamati senza darne sufficienti giustificazioni sono applicabili per analogia le sanzioni previste dalla procedura civile.
2Il giudizio compete all’UCC. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Accettazione o rifiuto della proposta di conciliazione
Art. 131Le parti possono accettare o rifiutare la proposta di conciliazione seduta stante oppure domandare che venga loro fissato un congruo termine per pronunciarsi sulla stessa.
2Qualora non si pronuncino entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata.
Mancata conciliazione
Art. 14In caso di mancata conciliazione l’UCC ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l’UCC a un nuovo esperimento di conciliazione entro un termine di 15 giorni al più tardi.
Tribunale arbitrale
Art. 151Esauriti gli esperimenti di conciliazione senza che un accordo abbia potuto essere concluso, l’ufficio, se le parti lo domandano, si costituisce in tribunale arbitrale con l’aggiunta di altri due assessori, nominati uno per parte, per decidere sull’oggetto del conflitto servendosi dell’istruttoria già esperita.
2È in facoltà dell’UCC, prima di assumere la veste di tribunale arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l’osservanza del lodo.
3Sono applicabili il Concordato sull’arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 e il relativo decreto legislativo di adesione del Cantone Ticino del 17 febbraio 1971.
Promozione dei contratti collettivi
Art. 161Quando le condizioni lo permettono, l’UCC tenta di mettere d’accordo le parti sulla conclusione di un contratto collettivo in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.
2Se l’accordo è raggiunto, il contratto collettivo viene sottoscritto e pubblicato sul Foglio ufficiale a cura dell’UCC.
Contratti normali
Art. 171Se l’accordo sulla conclusione di un progetto di contratto collettivo non può essere raggiunto, l’UCC, se le parti gli conferiscono il mandato di decidere in via arbitrale, redige un contratto normale che precisi le condizioni di lavoro, dell’arte, del mestiere o del commercio in causa.
2Tale contratto normale acquista forza esecutiva e viene pubblicato sul Foglio ufficiale a cura dell’ufficio.
Verbale
Art. 18Delle udienze dell’ufficio va tenuto un verbale, i cui contenuti sono fissati per regolamento.
Pubblicazioni
Art. 19L’UCC provvede a far pubblicare sul Foglio ufficiale:
a)le sue proposte avanzate nel quadro delle cause istruite;
b)i suoi lodi;
c)il rifiuto di una delle parti di prestarsi all’esperimento di conciliazione, di accettare le proposte dell’ufficio o di fornire le garanzie richieste in vista di un lodo ed eventualmente i motivi da essa addotti per tale rifiuto.
Gratuità della procedura e indennità
Art. 201La procedura davanti all’ufficio è gratuita tanto nel periodo dell’esperimento conciliativo quanto nel periodo arbitrale.
2Ai testimoni ed ai periti citati davanti all’ufficio cantonale di conciliazione vengono corrisposte le indennità previste dalla procedura civile.
3Al presidente, ai membri, ai supplenti e agli assessori è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.
Misure coercitive
Art. 211Una volta iniziata la procedura di conciliazione o di arbitrato e sino a compimento della stessa, è vietato alle parti ricorrere a dimostrazione di qualsiasi natura, segnatamente alla sospensione generale o parziale del lavoro (sciopero, serrata, boicotto, ecc.) o continuare nelle dimostrazioni che avessero preceduto la convocazione dell’UCC.
2Le infrazioni sono punibili, con giudizio del Consiglio di Stato, con la multa fino a 50 000 franchi. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
3Sono riservate le disposizioni del Codice penale che comminano pene più severe.
Capitolo terzo
Uffici di conciliazione volontari
Principi
Art. 221Più datori di lavoro e lavoratori di uno stesso ramo economico possono istituire di comune accordo degli uffici di conciliazione volontari, i quali sostituiscono l’UCC per ciò che li concerne.
2Le disposizioni della presente legge non si applicano agli uffici di conciliazione volontari.
3Essi sono tuttavia tenuti a dare comunicazione all’UCC di tutti i casi che sono loro sottoposti, come pure dell’esito ottenuto con il loro intervento.
4Quando l’esito fosse negativo, l’UCC è tenuto ad attivarsi secondo gli art. 6 segg. della presente legge.
TITOLO III
Conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi
Competenza
Art. 23Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l’eventuale abrogazione dell’obbligatorietà generale, sono pronunciati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato.
Istruzione e sorveglianza
Art. 24Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per:
a)l’istruzione delle domande;
b)la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all’art. 5 cpv. 2 LOCCL;
c)i controlli in conformità dell’art. 6 LOCCL;
d)la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.
Ricorsi
Art. 25Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO IV
Norma transitoria, abrogativa e finale
Norma transitoria
Art. 261I membri dell’UCC nominati per la prima volta secondo la presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2012.
2Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le normative della presente legge.
Norma abrogativa
Art. 27Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)il Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 istituenti l’ufficio cantonale di conciliazione;
b)la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008.
Entrata in vigore
Art. 281Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 28 della legge che precede,
ordina:
La legge sull’Ufficio cantonale di concililazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 309.