Legge
di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
(del 27 gennaio 2003)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5279 del Consiglio di Stato,
decreta:
TITOLO I
Disposizione generale
Scopo della legge
Art. 11La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (in seguito: LFCAmb) e della Legge federale 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (in seguito LCG).
2Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori rispettivamente agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.
TITOLO II
Commercio ambulante
Capitolo I
Autorità e competenze
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato
Art. 2Il Consiglio di Stato è competente:
a)a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
b)ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
c)a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
d)a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
e)a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
f)ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb).
b) Municipi
Art. 31I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
c) associazioni di categoria
Art. 41Il dipartimento competente può delegare alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
Mercati o fiere: disciplinamento comunale
Art. 51I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del Regolamento comunale.
TITOLO III
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza
Capitolo I
Procedura e competenze
Principio
Art. 6La messa in funzione, a scopo di lucro, di apparecchi automatici per i giochi di destrezza (in seguito: apparecchi da gioco) è subordinata all’ottenimento di una licenza.
Autorità competente, caratteristiche e
durata della licenza
Art. 71L’istanza per ottenere una licenza dev’essere inoltrata al dipartimento competente.
2La licenza è valida per un periodo massimo di un anno.
3Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.
Rifiuto
Art. 8La concessione della licenza è rifiutata quando il richiedente ha meno di diciotto anni o è insolvibile, rispettivamente può essere rifiutata quando è stato condannato per reati di natura patrimoniale fino a quando la condanna è iscritta nel casellario giudiziale oppure quando ha violato ripetutamente o in modo grave le norme della LCG, della presente legge o del suo regolamento d’applicazione.
Revoca della licenza
Art. 91La licenza può essere revocata termpraneamente o definitivamente dal dipartimento competente se il titolare non risponde più ai requisiti di legge oppure se si verifica una delle condizioni per il suo rifiuto.
2La revoca non comporta alcun rimborso della tassa.
Capitolo II
Divieto
Apparecchi remuneranti denaro o altro
Art. 101Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l’esercizio di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
2Sono pure vietati gli apparecchi automatici da gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
3Sono riservate le concessioni rilasciate in applicazione della LCG.
4Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per pronunciarsi sui preavvisi richiesti dalla LCG.
Capitolo III
Tasse
Tassa sulla licenza
Art. 111Il Cantone preleva una tassa su ogni licenza concessa.
2La tassa è calcolata in funzione del tipo d’apparecchio da gioco ed è compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.--.
Tassa sui Kursaal
Art. 121Il Cantone preleva una tassa sui kursaal conformemente a quanto previsto dall’art. 43 della LCG.
2La tassa cantonale ammonta al 40% del totale della tassa sulle case da gioco prelevata dalla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.
Capitolo IV
Informazioni
Informazioni dalle autorità
Art. 131Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.
Capitolo V
Sanzioni e rimedi di diritto
Infrazioni
Art. 141Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[1]
2Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.
3Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.
4In caso d’illecito esercizio resta impregiudicato l’obbligo di pagare le tasse frodate.
5Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
Sequestro e confisca
Art. 151A garanzia del pagamento di tasse e di multe gli apparecchi da gioco possono essere sequestrati o confiscati.
2Nei casi di violazione dell’art. 10 della presente legge gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.
Rimedi di diritto
Art. 16[2]1…
2Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo VI
Disposizioni transitorie finali
Esecuzione
Art. 17Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l’esecuzione della presente legge e stabilisce, mediante regolamento, le modalità procedurali per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni e delle licenze.
Norma transitoria
Art. 18Le autorizzazioni e le licenze rilasciate dal dipartimento competente conformemente alla legislazione cantonale previgente, rimangono valide fino alla loro scadenza.
Disposizione abrogativa
Art. 19È abrogata la Legge sull’esercizio del commercio ambulante e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966.
Entrata in vigore
Art. 20Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicata nel BU 2003, 137.
[1] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
[2] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479; precedente modifica: BU 2012, 367.