Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sul commercio
ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
(del 25 marzo 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003,
decreta:
Dipartimento competente
Art. 1[1]Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).
Commercio ambulante: Domanda
Art. 2[2]La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza
Domanda e documentazione
Art. 3[3]La domanda per l’ottenimento della licenza dev’essere inoltrata al Servizio corredata da:
a)l’estratto del casellario giudiziale;
b)l’estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti;
c)il permesso di soggiorno per il richiedente straniero;
d)l’estratto del registro di commercio per le società.
Contenuto della licenza
Art. 4La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.
Obblighi del titolare
Art. 5Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull’apparecchio.
Tassa sulla licenza: Calcolo
Art. 61La tassa sulle licenze è stabilita come segue:
a.videogiocofr. 250.--
b.flipperfr. 200.--
2Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche.[4]
Norma abrogativa
Art. 7Il Regolamento d’applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2003, 141.
[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009, 464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.
[2] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.
[3] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.
[4] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.