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Regolamento

della legge di applicazione della legge federale sul commercio

ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco

(del 25 marzo 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1[1]Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).

 

Commercio ambulante: Domanda

Art. 2[2]La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.

 

Apparecchi automatici per i giochi di destrezza

Domanda e documentazione

Art. 3[3]La domanda per l’ottenimento della licenza dev’essere inoltrata al Servizio corredata da:

a)l’estratto del casellario giudiziale;

b)l’estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti;

c)il permesso di soggiorno per il richiedente straniero;

d)l’estratto del registro di commercio per le società.

 

Contenuto della licenza

Art. 4La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.

 

Obblighi del titolare

Art. 5Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull’apparecchio.

 

Tassa sulla licenza: Calcolo

Art. 61La tassa sulle licenze è stabilita come segue:

a.videogiocofr. 250.--

b.flipperfr. 200.--

2Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche.[4]

 

Norma abrogativa

Art. 7Il Regolamento d’applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.

 

 

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 141.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009, 464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.

[2]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.

[3]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.

[4]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014, 457.