571.110



 

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(RLCLArm)

(del 23 giugno 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;

decreta:

A. Autorità competenti

1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata[1]

Art. 1[2]1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.

2Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.

 

2. Commissione d’esame

Art. 21Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

2La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

3Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

 

3. Delega per l’esame porto d’armi

Art. 3[3]Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.

 

B. Patente per collezionista

1. Domanda

Art. 4[4]La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati:

a)l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;

b)la copia di un documento ufficiale di legittimazione;

c)la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.

 

2. Esonero dall’esame

Art. 5[5]Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.

 

3. Idoneità dei locali e dei mobili

Art. 6Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

 

C. Tasse

Art. 71La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.

2La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.

 

D. Norma abrogativa

Art. 8Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

 

E. Entrata in vigore

Art. 9Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 287.

 

 


[1]  Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

[2]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

[3]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

[4]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

[5]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.