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 Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera del 22 novembre 1973

Convenzione

intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera

(del 22 novembre 1973)

 

 

Oggetto

Art. 1La presente convenzione persegue lo scopo di istituire sul territorio svizzero un disciplinamento uniforme della vendita del sale, pur mantenendo le regalìe cantonali del sale.

 

Regalíe del sale

Art. 2Il diritto, fondato sulle regalìe cantonali, d’importare e vendere sale e miscele di sali contenenti il 30 per cento e più di cloruro di sodio e acqua salsa è esercitato, su incarico dei Cantoni firmatari della presente convenzione, dalla Società delle saline svizzere del Reno riunite, Società Anonima, Schweizerhalle, chiamata in seguito “Saline del Reno”.

 

Tasse

Art. 3Le Saline del Reno prelevano, per conto dei Cantoni firmatari, tasse di regalìa uniformi, secondo i generi di sale.

 

Prezzo

Art. 41I prezzi di fornitura delle Saline del Reno per i diversi generi di sale devono essere determinati uniformemente.

2Le tasse di regalìa sono incluse nel prezzo di fornitura.

 

Introiti

Art. 5Le tasse di regalìa sono versate regolarmente ai Cantoni dalle Saline del Reno in base ad una chiave di ripartizione.

 

Organi

Art. 6Gli organi della convenzione sono:

-il Consiglio d’amministrazione,

-la Direzione,

-l’Ufficio di revisione delle Saline del Reno.

 

Consiglio d’amministrazione

Art. 71Ogni Cantone azionista ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno.

2Nel quadro della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione ha, oltre ai compiti che gli incombono in virtù degli statuti, le seguenti attribuzioni:

a)determinazione dell’importo delle tasse di regalìa e della chiave di ripartizione;

b)approvazione del resoconto delle tasse di regalìa;

c)rimunerazione degli organi della presente convenzione e rimborso delle spese di vendita e d’amministrazione alle Saline del Reno;

d)sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni della presente convenzione.

3In merito agli oggetti menzionati nel capoverso 2 lettere a) e d) hanno diritto di voto soltanto i membri del Consiglio d’amministrazione che rappresentano i Cantoni firmatari.

 

Direzione

Art. 81La Direzione delle Saline del Reno assume tutti i compiti che non sono demandati a un altro organo.

2Si tratta segnatamente dei compiti seguenti:

a)assicurazione e promovimento continui della vendita di tutti i generi di sale indigeni e di quelli importati;

b)applicazione dei prezzi di fornitura stabiliti, comprendenti le tasse di regalìa;

c)versamento delle tasse di regalìa ai Cantoni;

d)mantenimento, all’occorrenza con il concorso dei Cantoni, delle riserve di sale prescritte per la difesa nazionale economica;

e)collaborazione con le istanze cantonali e federali competenti;

f)partecipazione alle sedute del Consiglio d’amministrazione con voto consultivo.

 

Ufficio di revisione

Art. 9L’Ufficio di revisione delle Saline del Reno ha i compiti seguenti:

a)esame dei rendiconti delle tasse di regalìa allestiti dalla Direzione;

b)redazione di un rapporto di revisione e comunicazione di tutte le informazioni chieste dal Consiglio d’amministrazione.

 

Protezione giuridica

Art. 101Circa le controversie fra terzi e la Direzione delle Saline del Reno, concernenti l’applicazione delle presente convenzione, segnatamente in materia d’importazione e di vendita, nonché di riscossione delle tasse di regalìa, decide il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto che al riguardo è applicabile l’articolo 7 capoverso 3.

2È riservata la via giudiziaria ordinaria.

3Le controversie fra i Cantoni firmatari, nonché fra essi e gli organi della presente convenzione sono decise dal Tribunale federale.

 

Entrata in vigore e adesione

Art. 111Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a mettere in vigore la presente convenzione se vi hanno aderito almeno 12 Cantoni o Semicantoni. Per tale decisione è applicabile per analogia l’articolo 7 capoverso 3.

2Le dichiarazioni di adesione sono comunicate al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno. Quest’ultimo domanda, per la convenzione, l’approvazione del Consiglio federale.

 

Ritiro dell’adesione

Art. 121Il ritiro dell’adesione può essere dichiarato, in ogni momento, per la fine di un anno civile, con un preavviso di un anno.

2Così deciso dall’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle saline svizzere riunite del Reno, il 22 novembre 1973, in Zurigo.

 

 

Approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 1974.

 

Entrata in vigore il 1° ottobre 1975.

 

 

Pubblicata nel BU 1975, 94. DL di approvazione del 24.2.1975 - BU 1975, 94.