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 : R conc. le lotterie e giochi d’ azzardo – 11 dicembre 1986

 

Regolamento

concernente le lotterie e giochi d’azzardo

(dell’11 dicembre 1986)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli art. 12, 24 della Legge 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d’azzardo,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1[1]1Chi intende organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza, ruote della fortuna, riffe e altri giochi analoghi, deve farne domanda al Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio).

2La domanda di autorizzazione deve essere presentata 10 giorni prima della tenuta del gioco, sui formulari ufficiali a disposizione presso il Servizio.

3L’autorizzazione è rilasciata qualora i giochi di cui al cpv. 1 sono organizzati esclusivamente a scopo di pubblica utilità o di beneficienza.

 

Natura e valore dei premi

Art. 21I premi posti in palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere delle eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.[2]

2Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.

3Il valore dei premi deve essere almeno pari al 30% dell’importo nominale dei biglietti emessi o delle cartelle vendute.

 

Beneficenza; definizione

Art. 3Sono considerate di beneficenza le lotterie e giochi d’azzardo il cui ricavo, dedotti unicamente il costo effettivo dei premi, viene interamente destinato a scopi di beneficenza.

 

I) Tombole

a) autorizzate

Art. 4Sono autorizzate unicamente tombole che vengono organizzate come trattenimento ricreativo e quale mezzo per finanziare l’attività sociale e nel contempo ossequiano la condizione di cui all’art. 1 cpv. 3.

 

Art. 5[3]

 

c) organizzazione

Art. 61Le società organizzano direttamente le tombole autorizzate. Esse possono far capo, allestendo un contratto scritto da depositare presso il Servizio, a persone che si assumono l’organizzazione concreta delle tombole stesse.

Il Dipartimento stabilisce i contenuti del contratto.[4]

2È vietato affidare tutta l’organizzazione a persone che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice.

 

 

d) cartelle

Art. 71Nelle tombole non potranno essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.

2Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.[5]

3Potranno essere concesse eccezioni a quanto previsto dai precedenti cpv. 1 e 2 per tombole di particolare importanza.

 

e) rendiconto finanziario

Art. 8[6]1Le società devono allestire un rendiconto finanziario di ogni tombola, utilizzando il modulo fornito dal Servizio.

2Il modulo compilato dev’essere ritornato al Servizio entro 10 giorni dallo svolgimento della tombola.

 

II) Pesche di beneficienza

Art. 91Nelle pesche di beneficenza potranno essere venduti biglietti del valore massimo di un franco.[7]

2Tale gioco può tenersi per un massimo di 8 giorni consecutivi.

 

III) a) Ruota della fortuna e riffe

Art. 101Nelle ruote della fortuna, le riffe e gli altri giochi analoghi la cui durata non può superare 30 giorni, non potranno essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni, di valore superiore a un franco.

2Il ricavo totale lordo di ogni singolo gioco non può superare i fr. 3’000.-.

 

Art. 11[8]

 

Delega al Dipartimento

Art. 12Il Dipartimento può emanare direttive riguardo alle modalità concernenti l’organizzazione, la tenuta come pure il prelevamento delle tasse delle lotterie e giochi d’azzardo.

 

Sorveglianza

Art. 13[9]Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati eserciteranno, d’intesa con il Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di cui all’art. 1.

 

Contravvenzioni

Art. 14[10]Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite conformemente all’art. 22 della legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931.

 

Abrogazione

Art. 15È abrogato il Regolamento concernente le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna, le tombole e gli altri giochi analoghi del 19 novembre 1952.

 

Entrata in vigore

Art. 16Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1987.

 

Pubblicato nel BU 1986, 340.


[1]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 1994, 622; BU 1998, 432; BU 2009, 465; BU 2011, 75; BU 2014, 458.

[2]  Cpv. modificato dal R 31.5.1989; in vigore dal 2.6.1989 - BU 1989, 163.

[3]  Art. abrogato dal R 6.3.2007; in vigore dal 9.3.2007 - BU 2007, 96.

[4]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 2007, 96; BU 2014, 458.

[5]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014, 458.

[6]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 1994, 622; BU 2014, 458.

[7]  Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.

[8]  Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730; precedenti modifiche: BU 1994, 622; BU 2005, 67.

[9]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014, 458.

[10]  Art. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 458; precedente modifica: BU 1994, 622.