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 Regolamento del Fondo gioco patologico del 16 aprile 2008

 

Regolamento

del Fondo gioco patologico[1]

(del 16 aprile 2008)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-la legge cantonale sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931;

-la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005 (in seguito Convenzione),

decreta:

Campo d’applicazione, scopo e finanziamento

Art. 11Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della Convenzione.

2Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.[2]

3Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della Convenzione.

 

Commissione

Art. 21Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:

a)definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;

b)preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;[3]

c)stimolare la presentazione di progetti.

2La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.

 

Gestione amministrativa e finanziaria

Art. 31Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.[4]

2I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

 

Beneficiari

Art. 4[5]Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.

 

Requisiti

Art. 51I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.[6]

2Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

3In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.

4L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

5Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.[7]

 

Ammontare del contributo

Art. 6[8]Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.

 

Richieste di contributo[9]

Art. 71Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.[10]

2La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.

3La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.

4L’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto può richiedere ulteriore documentazione.[11]

5Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.[12]

6A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.

 

Competenze decisionali

Art. 8[13]1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

a)al capoufficio fino a 10’000 franchi;

b)al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;

c)al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;

d)al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.

2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

 

Disposizioni finali

Art. 9[14]Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[15]

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 216.


[1]  Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010, 401.

[2]  Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.

[3]  Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[4]  Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.

[5]  Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[6]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[7]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[8]  Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[9]  Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[10]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413; precedente modifica: BU 2012, 533.

[11]  Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.

[12]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[13]  Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413.

[14]  Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[15]  Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.