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 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid)

 

Legge

sull’esercizio delle professioni di fiduciario

(LFid)

(del 1° dicembre 2009)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato;

visto il messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 n. 5896A del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 18 novembre 2009 n. 5896/5896A R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Principio

 

Autorizzazione

Art. 11Le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.[1]

1bisL’autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per l’attività di cambio; essa ne disciplina i dettagli nel regolamento.[2]

2L’autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

 

Albo

Art. 21L’autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.

2Il fiduciario che intende rinunciare all’esercizio della professione e quindi all’iscrizione all’albo deve darne comunicazione all’autorità di vigilanza.[3]

3La rinuncia non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni.[4]

3bisIl fiduciario può domandare all’autorità di vigilanza la riammissione all’albo se dimostra di soddisfare i requisiti autorizzativi disposti dalla presente legge.[5]

4La rinuncia viene pubblicata sul Foglio ufficiale.[6]

 

Capitolo II

Categorie di fiduciari

 

Fiduciario commercialista

Art. 3È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

a)tenuta delle registrazioni, della contabilità e dei libri contabili;[7]

b)consulenza fiscale, segnatamente la preparazione e la compilazione di dichiarazioni d’imposta per conto di persone fisiche e giuridiche;[8]

c)consulenza nell’ambito della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, risanamento di situazioni debitorie e cessione crediti in via fiduciaria;[9]

d)amministrazione di immobili e società immobiliari;

e)costituzione, amministrazione, gestione e liquidazione di società a titolo fiduciario;[10]

f)intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;

g)consulenza aziendale;

h)gestione e amministrazione di navi e di società marittime;

i)amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

 

Fiduciario immobiliare

Art. 4È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

a)mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l’art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;

b)intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;

c)locazione di stabili e appartamenti;

d)amministrazione di immobili e di società immobiliari;

e)consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

 

Art. 5[11]

 

Capitolo III

Autorizzazione

 

Autorizzazione

Art. 61Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla presente legge se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l’attività professionale nell’azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio.

2Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli:

a)ditta individuale: il titolare;

b)società in nome collettivo: tutti i soci;

c)società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;

d)società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;

e)società a garanzia limitata: almeno un gerente;

f)succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante.

3Un fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall’autorità di vigilanza.[12]

4In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell’autorizzazione.

 

Eccezioni

Art. 7Non soggiacciono alla presente legge:

a)collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l’attività svolta nell’ambito degli stessi istituti;

b)collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d’investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, per l’attività svolta nell’ambito della legge stessa;

c)commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l’attività svolta nell’ambito della legge stessa;

d)gli avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell’ambito del monopolio per le attività coperte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.[13]

 

Requisiti

Art. 81L’autorità di vigilanza rilascia l’autorizzazione all’istante che adempie i seguenti requisiti:

a)ha l’esercizio dei diritti civili;

b)gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile;

c)non si trova in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni, in stato di fallimento o in stato di sovraindebitamento comprovato da un estratto delle esecuzioni e fallimenti per debiti indipendenti da eventuali precetti relativi alla propria attività di fiduciario;[14]

d)è in possesso di un titolo di studio accettato ed ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera in una fiduciaria nel ramo per il quale si domanda l’autorizzazione;[15]

e)dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

2Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un’attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale:

a)negli ultimi dieci anni, ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi;

b)negli ultimi cinque anni, al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi.

3Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all’estero per reati contemplati dal diritto svizzero.

4L’autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

 

Richiedenti provenienti da un altro Cantone

Art. 9Per richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno (LMI).

 

Accertamento

Art. 10L’autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

 

Titoli di studio

Art. 111I titoli di studio riconosciuti per l’autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare sono definiti dall’autorità di vigilanza nel regolamento.[16]

2[17]

3[18]

4L’autorità di vigilanza può accettare titoli di studio svizzeri introdotti dopo l’entrata in vigore della presente legge e che garantiscono un’adeguata formazione professionale.[19]

5L’autorità di vigilanza ha facoltà di accettare titoli di studio conseguiti all’estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.[20]

6L’autorità di vigilanza può richiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene insufficiente in materia di diritto svizzero il percorso formativo del richiedente. Essa ne fissa le relative modalità in un regolamento.

7La prova attitudinale è sostenuta dinanzi a una commissione indipendente d’esame designata dall’autorità di vigilanza. La commissione esprime un preavviso all’attenzione dell’autorità di vigilanza, che emana la propria decisione.

 

Tasse

Art. 121L’autorità di vigilanza stabilisce la tassa per il rilascio dell’autorizzazione e la tassa annuale di esercizio; essa può prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua competenza.

2Le tasse possono raggiungere singolarmente l’importo massimo di fr. 1’000.--.

3Per la tassa di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fiduciario e per quella relativa all’iscrizione all’albo cantonale dei fiduciari rimane riservata, per richiedenti provenienti da un altro Cantone, la legge federale sul mercato interno (LMI).

 

Capitolo IV

Doveri del fiduciario, vigilanza e misure

 

Doveri generali

Art. 13Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:

a)deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono;

b)deve osservare le direttive emanate dall’autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;

c)deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di loro e dai suoi personali;

d)deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti.

 

Doveri particolari nell’attività di amministrazione di patrimoni[21]

Art. 14Chi amministra patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:[22]

a)dovere di informazione e rendiconto: in particolare deve informare il cliente sullo stato degli averi e dei beni amministrati;[23]

[24]

b)dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini del cliente;

c)dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga leso da conflitti di interesse;

d)[25]

 

Doveri di informazione

Art. 151Il fiduciario è tenuto a fornire all’autorità di vigilanza, in modo completo e veritiero, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza.

2L'autorità di vigilanza, sentito l’interessato, può revocare l’autorizzazione nel caso non siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta.

 

Segreto professionale

Art. 161Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall’autorità di vigilanza con la multa fino a fr. 50’000.--.

2La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’attività.

3Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità oppure di testimoniare in giudizio.

 

Art. 17[26]

 

Autorità di vigilanza

Art. 181Il Consiglio di Stato, avuto riguardo di un’equa rappresentanza delle categorie professionali interessate, nomina per un periodo di 4 anni l’autorità di vigilanza, composta di 5 membri e 3 supplenti, e ne designa il presidente ed il vicepresidente; il presidente dell’autorità di vigilanza è un magistrato, oppure un ex magistrato, dell’ordine giudiziario.

2All’autorità di vigilanza compete autonomamente la sorveglianza dell’attività dei fiduciari; essa vigila sull’osservanza della legge e può compiere ispezioni.

3Nelle sue decisioni l’autorità di vigilanza non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato; essa è indipendente da ogni autorità amministrativa.

4L’autorità di vigilanza presenta ogni anno un rapporto di gestione al Consiglio di Stato.

5Il Controllo cantonale delle finanze funge da ufficio di revisione e svolge la revisione annuale dei conti.

6I rapporti tra l’autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato sono disciplinati da una convenzione di risorse.

 

Organizzazione dell’autorità di vigilanza

Art. 191L’autorità di vigilanza è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie, costituite dagli introiti delle tasse e delle multe, con le quali copre le proprie spese ordinarie e straordinarie.

2Essa dispone di un segretariato permanente.

3L’autorità di vigilanza assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale del segretariato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione applicabile al personale dello Stato.

4L’autorità di vigilanza adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione; esso deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

5L’autorità di vigilanza può far capo a periti esterni.

 

Revoca

Art. 201L’autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione.

2Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

3La revoca è pubblicata nel Foglio ufficiale.

4Venuto a cadere il motivo di revoca, l’autorità di vigilanza può rilasciare una nuova autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

 

Misure disciplinari

Art. 211L’autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:

a)l’ammonimento;

b)la multa sino a fr. 20’000.--;

c)la sospensione dall’esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

2La multa e la sospensione possono essere cumulate.

3La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

4Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.

5Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

Procedimento disciplinare

Art. 221Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[27]

2All’interessato dev’essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

3Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio dell’autorità di vigilanza.

 

Esercizio abusivo

Art. 231L’autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50’000.-- chi, senza essere iscritto nell’albo delle professioni fiduciarie, esercita l’attività di fiduciario.

2Se l’autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20’000.--.

3In casi gravi (segnatamente ove il fiduciario, agendo per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole) o di recidiva, la pena è la multa fino a fr. 200’000.--; gli atti sono trasmessi d’ufficio al Ministero pubblico.[28]

4La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

5I profitti conseguiti con l’esercizio abusivo della professione sono confiscati dall’autorità competente ed incamerati dallo Stato.

 

Sospensione cautelare

Art. 241Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento per la revoca dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall’esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

2L’autorità di vigilanza può prendere anche altre misure provvisionali a tutela degli interessi dei clienti.

3La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

4Il procuratore pubblico notifica all’autorità di vigilanza, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale contro un fiduciario, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione.[29]

 

Provvedimenti interdettivi

Art. 251In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l’autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell’attività fiduciaria.

2È applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[30]

3La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

 

Capitolo V

Informazione e indagine

 

Obbligo di informazione

Art. 261Le autorità giudiziarie e amministrative informano l’autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell’autorizzazione, come pure per l’avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare, esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero.

2Gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l’autorità di vigilanza riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

 

Mezzi di indagine

Art. 27[31]Nei procedimenti relativi a:

a)rilascio dell’autorizzazione;

b)sospensione cautelare;

c)revoca dell’autorizzazione;

d)accertamento dell’attività;

e)misure disciplinari;

f)misure contravvenzionali;

g)misure interdittive,[32]

l’autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, anche delle facoltà di eseguire d’ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.

 

Capitolo VI

Rimedi giuridici

 

Ricorso

Art. 28[33]1Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

2Alle contravvenzioni perseguite dall’autorità di vigilanza è applicabile la legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni.

 

Capitolo VII

Norme transitorie e finali

 

Norma transitoria

Art. 291Per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all’interessato.

2[34]

3I fiduciari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

4[35]

 

Abrogazione

Art. 30La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 311Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[36]

 

 

Pubblicata nel BU 2010, 199 e BU 2012, 203.


[1]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[3]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[4]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[5]  Cpv. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[6]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[7]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[8]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[9]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[10]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[11]  Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[12]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[13]  Lett. reintrodotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404; precedente modifica: BU 2012, 203.

[14]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[15]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[16]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[17]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[18]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[19]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[20]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[21]  Nota marginale modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[22]  Frase modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[23]  Lett. modificata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[24]  Frase annullata dalla sentenza 24.11.2011 del Tribunale federale - BU 2012, 203.

[25]  Lett. abrogata dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[26]  Art. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404; precedente modifica: BU 2012, 203.

[27]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

[28]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[29]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.

[30]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

[31]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

[32]  Lett. introdotta dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[33]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.

[34]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[35]  Cpv. abrogato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 404.

[36]  Entrata in vigore: 1° luglio 2012 - BU 2012, 203.