Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(Lear)
(del 1° giugno 2010)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato;
vista la legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool);
vista la legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo;
visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione,
decreta:
CAPITOLO I
Disposizioni generali e definizioni
Scopo
Art. 1La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi).
Campo d’applicazione
Art. 2La presente legge si applica:
a)alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
b)all’alloggio di ospiti;
c)alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate;
d)al divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.
Eccezioni
Art. 3La presente legge non si applica a:
a)ospedali, case di cura e case anziani;
b)pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
c)centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento;
d)rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
e)mescite aperte saltuariamente;
f)agriturismi ai sensi dell’art. 34a cpv. 1 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002.[1]
Definizioni
Art. 41L’esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.
2Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.
CAPITOLO II
Autorizzazioni
Obbligo d’autorizzazione
Art. 5La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.
Genere di autorizzazione
Art. 61Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:
a)esercizi con alloggio;
b)esercizi senza alloggio;
c)locali notturni;
d)esercizi provvisori.
2Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.
3Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezionalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale.
CAPITOLO III
Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusioni e la revoca
Idoneità dei locali
Art. 71Il municipio nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l’esame degli aspetti strutturali degli esercizi.
2In tale ambito, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante.
3I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell’ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.
Presupposti
Art. 81Colui che richiede l’autorizzazione deve:
a)avere l’esercizio dei diritti civili;
b)disporre del diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro Cantone;
c)produrre l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;
d)godere del diritto d’uso dei locali;
e)disporre di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
2Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Motivi di esclusione e di revoca
Art. 91Non è concessa o è revocata l’autorizzazione a chi:
a)è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l’iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;
b)…;[2]
c)è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio.
2Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d’accusa.
3L’autorizzazione è pure revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti ai sensi dell’art. 8.
CAPITOLO IV
Estinzione dell’autorizzazione
Estinzione
Art. 10La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di:
a)cambiamento del gerente;
b)cambiamento del genere di autorizzazione;
c)rinuncia scritta;
d)decesso del titolare.
CAPITOLO V
Diploma cantonale di esercente
Definizione
Art. 11Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.
Diploma
Art. 121Il Consiglio di Stato organizza l’esame per l’ottenimento del diploma.
2Sono esentati dall’esame per l’ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.
Condizioni
Art. 131Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l’esame finale.
2Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.
CAPITOLO VI
Accesso agli esercizi / limitazioni
Accesso dei giovani
Art. 141In tutti gli esercizi dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
2L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.
Allontanamento e divieto di accesso
Art. 151Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante.
2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.
3Il Dipartimento dirime le contestazioni.
CAPITOLO VII
Orari di apertura e di chiusura
Orari di apertura e chiusura degli esercizi
Art. 16[3]1Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.
1bisIl venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.
2Il municipio può prevedere eccezioni all’obbligo di apertura di cui al cpv. 1.
3I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.
3bisIl venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.
4Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 06:00.
Esercizi con alloggio
Art. 17I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’art. 16 cpv. 1.
Esercizi nelle case da gioco
Art. 18Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.
Deroghe
Art. 19Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
Esercizi nelle aree autostradali
Art. 20Il municipio può concedere deroghe d’orario estese a tutto l’anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.
CAPITOLO VIII
Obblighi e facoltà del gerente
Responsabilità della conduzione
Art. 211Il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
2Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità.
Ordine e quiete pubblica
Art. 21a[4]1Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica tanto all’interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico.
2Egli deve prendere tutte le misure necessarie affinché l’esercizio venga gestito senza generare disturbi all’ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia comunale territorialmente competente.
3Qualora le circostanze lo esigono, il municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.
4In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblico, il Dipartimento, su richiesta del municipio, può ordinare che l’esercizio pubblico organizzi a sue spese un servizio d’ordine adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.
Sostituzione
Art. 221Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.
2Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.
Limitazione della vendita di bevande alcoliche
Art. 231Il gerente non deve servire bevande alcoliche:
a)alle persone di età inferiore ai 18 anni;
b)alle persone che si trovano in stato di ebrietà.
2A tale obbligo soggiacciono anche gli avventori.
Bevande analcoliche
Art. 241Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.
2Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.
Divieto di incentivi al consumo di alcolici
Art. 25È vietata:
a)la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy-hour e 2x1);
b)la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi.
c)l’impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.
Notifica degli ospiti
Art. 26Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche di tutti gli ospiti alla polizia.
Notifica dell’attività
Art. 271Il gerente notifica al municipio:
a)gli orari di apertura e di chiusura;
b)i giorni di riposo settimanale;
c)i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.
Obbligo di esposizione degli orari
Art. 28Il gerente espone, in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio.
Accertamento età
Art. 29In caso di dubbi circa l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
CAPITOLO IX
Permessi speciali
Permessi speciali
Art. 30[5]1Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.
2I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev’essere inoltre legato ad installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.
3I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell’esercizio durante la manifestazione.
4La decisione di rilascio del permesso da parte del municipio è subordinata al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.
Controllo
Art. 31Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.
CAPITOLO X
Disposizioni diverse
Delega di compiti di controllo
Art. 321Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:
a)ai municipi;
b)alle associazioni di categoria.
2Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’eventuale indennità nel regolamento.
Insegne per gli esercizi
Art. 331Qualsiasi esercizio deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e il tipo di locale.
2L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.
Esposizione prezzi
Art. 341All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.
2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente.
3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.
Fumo
Art. 351All’interno degli esercizi è vietato fumare.
2È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
3Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.
Interventi di controllo
Art. 36[6]Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell’autorità cantonale possono:
a)ispezionare gli esercizi;
b)accertare l’identità di chi vi si trova;
c)ordinare lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini.
Limitazione da parte del municipio
Art. 37Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.
CAPITOLO XI
Tasse
Tassa di autorizzazione alla conduzione
Art. 38L’autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.– a fr. 500.–.
Tassa sull’alcool
Art. 39L’autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.– a fr. 10’000.–, commisurata al genere e all’importanza dell’azienda.
Tasse per deroghe d’orario e permessi speciali
Art. 40Il municipio preleva una tassa da fr. 20.– a fr. 1’000.– per il rilascio di deroghe d’orario e permessi speciali.
Tassa d’esame
Art. 41Per l’organizzazione dell’esame per l’ottenimento del diploma è prelevata una tassa a copertura delle spese amministrative. Il regolamento ne fissa l’ammontare.
Tasse di controllo
Art. 42Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.– tenuto conto delle prestazioni fornite dall’autorità.
CAPITOLO XII
Sanzioni
Ammonimento
Art. 43Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.
Multe
Art. 441Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 40’000.–.
2L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 24 e al divieto di fumo ai sensi dell’art. 35 è fissato a fr. 200.–.
3Sono punibili:
a)il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 22 cpv. 2;
b)il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente.
4Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
Revoca
Art. 45L’autorizzazione è revocata:
a)quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b)in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
c)in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull’alcool, preceduta da una comminatoria.
Indipendenza delle sanzioni
Art. 46Le sanzioni degli art. 44 e 45 possono essere cumulate.
Pubblicazione delle decisioni
Art. 471Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato inerenti alle violazioni delle norme previste dalla presente legge.
2La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.
Competenze
Art. 48[7]1Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
CAPITOLO XIII
Autorità giudiziarie
Obbligo di notifica da parte dell’autorità
Art. 491Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.
3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.
CAPITOLO XIV
Procedura di ricorso
In generale
Art. 50[8]1Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l’art. 52.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
CAPITOLO XV[9]
Banca dati
Banca dati
a) disposizioni generali
Art. 51[10]1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.
2Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.
3La banca dati persegue i seguenti scopi:
a)la verifica dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
b)il monitoraggio nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività;
c)l’allestimento di statistiche anonimizzate;
d)la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.
4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.
b) disposizioni esecutive
Art. 51a[11]Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:
a)il catalogo dei dati personali elaborati;
b)i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
c)la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;
d)le misure di sicurezza.
c) trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso
Art. 51b[12]1Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.
2L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Azienda turistica ticinese.
CAPITOLO XVI[13]
Disposizioni varie e finali
Competenze comunali
Art. 52Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Norme transitorie
a) patente
Art. 531La validità delle patenti rilasciate conformemente all’art. 5 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 3 anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l’attestazione dell’idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c).
3Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.
b) autorizzazione a gestire
Art. 541Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l’art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
2Entro tale periodo, l’autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.
c) certificato di capacità
Art. 551I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.
2I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
3La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
d) agriturismo
Art. 56Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
e) tasse di promozione
Art. 57[14]Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all’art. 23 cpv. 4 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.
Norma abrogativa
Art. 58È abrogata la legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.
Entrata in vigore
Art. 591Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.[15]
Pubblicata nel BU 2011, 135.
[1] Lett. introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 32.
[2] Lett. abrogata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 32.
[3] Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
[4] Art. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
[5] Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
[6] Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296.
[7] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.
[8] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[9] Capitolo introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
[10] Art. reintrodotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400; precedente modifica: BU 2012, 368.
[11] Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
[12] Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
[13] Capitolo modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
[14] Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
[15] Entrata in vigore: 1° aprile 2011 - BU 2011, 135.