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Decreto legislativo

concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore

di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative

e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese

(del 15 dicembre 2011)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 26 ottobre 2011 n. 6553 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 11A garanzia della linea di credito complessiva di 20 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese ticinesi votate all’esportazione che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell’ambito della linea di credito.

2La garanzia dello Stato è pari a un terzo di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell’ambito della linea di credito; l’importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 6.67 milioni di franchi.

3La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell’evoluzione economica e nei limiti dell’importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo al massimo per altri dodici mesi.

4Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.

5BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito.

 

Art. 21La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

2Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

 

Art. 31Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 85.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 85.