948.200

 : Concordato intercantonale concernente l' eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) - 23 ottobre 1998

 

Concordato intercantonale

concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio

(CIOTC)

(del 23 ottobre 1998)

 

Sezione 1: Disposizioni generali

 

Articolo 1 Scopo e contenuto

1Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.

2Il presente concordato disciplina:

a.la cooperazione fra i Cantoni;

b.l’organizzazione dell’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (autorità intercantonale), come pure i suoi compiti e le sue competenze;

c.il finanziamento delle attività dell’autorità intercantonale.

 

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente concordato, si intende con:

a.ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano da prescrizioni o norme tecniche divergenti, dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme, o dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, registrazioni o di omologazioni;[1]

b.prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:

1.la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti;

2.la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti;

3.gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità.[2]

c.norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi ad hoc che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio e all’etichettatura dei prodotti, all’esame o alla valutazione della conformità.[3]

 

Sezione 2: Autorità intercantonale

 

Articolo 3 Organizzazione

1Per l’esecuzione del presente concordato, è istituita un’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.

2Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale un suo membro.

3Per la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni, l’autorità intercantonale può designare:

a.un ufficio;

b.un segretariato permanente o ad hoc;

c.delle commissioni peritali permanenti o ad hoc.

L’autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento organizzativo.

 

Articolo 4 Compiti e competenze

All’autorità intercantonale spetta in particolare:

a.l’emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere (art. 6);

b.l’emanazione di direttive per l’esecuzione di prescrizioni relative all’immissione in commercio di prodotti (artt. 7 e 8);

c.l’emanazione di prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di prodotti (art. 9);

d.la coordinazione delle sue attività con quelle della Confederazione.

 

Articolo 5 Decisioni

1L’autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.

2Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.

3I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’autorità intercantonale.

 

Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere

 

Articolo 6 Principi

1L’autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione.

2Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.

3Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.

4Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.

 

Sezione 4: Direttive concernenti l’esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali relative all’immissione in commercio di prodotti

 

Articolo 7 Principi

1Su domanda di un Cantone o dell’ufficio, l’autorità intercantonale emana direttive intese ad armonizzare l’esecuzione di prescrizioni relative all’immissione in commercio di prodotti, sempre che la Confederazione ne abbia affidato l’esecuzione ai Cantoni.

2Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.

 

Articolo 8 Direttive nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione

1L’autorità intercantonale può emanare direttive d’esecuzione nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:

a.i prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza;[4]

b.i prodotti che sono destinati a un’applicazione specifica unica.[5]

2Queste direttive d’esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.

 

Sezione 5: Prescrizioni intercantonali concernenti l’immissione in commercio di prodotti

 

Articolo 9 Principi

1L’autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di prodotti, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.

2Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.

3Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.

 

Sezione 6: Finanziamento

 

Articolo 10 Ripartizione dei costi

I costi legati all’attività dell’autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.

 

Sezione 7: Disposizioni finali

 

Articolo 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive

I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’autorità intercantonale secondo le loro proprie regole.

 

Articolo 12 Adesione e denuncia

1L’adesione al presente concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’autorità intercantonale che ne informa la Confederazione.

2Sino all’entrata in vigore del concordato, queste comunicazioni devono essere date nell’ambito della Conferenza dei Governi cantonali.

3La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.

 

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

 

Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU 2001, 408.

 

 


[1]  Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore dal 1° luglio 1996; RS 946.51

[2]  Art. 3 lett. b LOTC

[3]  Art. 3 lett. c LOTC

[4]  Art. 4 (della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l’ Ufficio centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’ informazione per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

[5]  Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.