Legge
di applicazione alla legislazione federale in materia
di indicazione dei prezzi
(del 3 novembre 2003)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,
-visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,
decreta:
Capitolo I
Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.
Capitolo II
Competenze e collaborazione
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato
Art. 2Il Consiglio di Stato designa il dipartimento[1] competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.
b) Municipi
Art. 31I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.
2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.
c) Associazioni
Art. 4Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità.
Capitolo III
Informazioni
Informazioni dalle autorità
Art. 51Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.
Capitolo IV
Sanzioni e rimedi di diritto
Infrazioni
Art. 61Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[2]
2Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
Rimedi di diritto
Art. 7[3]1Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo V
Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria
Art. 8La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 91Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.[4]
Pubblicata nel BU 2003, 439.
[1] Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440.
[2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
[3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[4] Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.