Decreto esecutivo
concernente le zone di protezione pesca 2019-2024
del 24 ottobre 2018 (stato 3 marzo 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti
–la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e la relativa ordinanza del 24 novembre 1993 (OLFP);
–la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996, in particolare l’art. 19;
–la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 1° aprile 1989, in particolare l’art. 6,
decreta:
Art. 1Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, sono istituite le seguenti zone di protezione.
a)Zone di protezione permanenti nei corsi d’acqua, dove la pesca è vietata:
1.Riale di Golino: dalla confluenza con il fiume Melezza alla prima cascata a monte della strada cantonale.
2.Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all’entrata del paese di Arcegno, nonché tutta la tratta a valle dello sbarramento presso i mulini Simona a Losone.
3.Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Custiell (pto. 891, poco a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin.
4.Fiume Bavona a Bignasco-Cavergno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino alla passerella di Cavergno.
5.Roggia della piscicoltura di Sonogno: tutto il corso d’acqua fino alla confluenza con il fiume Verzasca.
6.Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
7.Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
8.Riale Vadina a Vira Gambarogno: il tratto compreso tra la foce e la prima cascata naturale sotto il ponticello pedonale in pietra.
9.Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo.
10.Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura.
11.Fiume Moesa a Lumino: da secondo pilone della linea elettrica in sponda destra a monte del riale Grande a Lumino fino al confine del Cantone dei Grigioni.
12.Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale.
13.Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano.
14.Fiume Brenno: dal Ponte del Satro poco a monte di Dongio al ponte delle terme di Acquarossa; nonché l’affluente in sponda destra presso la piscicoltura, dalla confluenza col Brenno al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso.
15.Fiume Brenno: dalla prima ansa del fiume salendo dal ponte per Loderio fino all’inizio della tratta arginata (sponda sinistra), nonché nell’affluente Lesgiüna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia.
16.Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina a Personico: il tratto di canale cintato.
17.Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo.
18.Fiume Ticino a Faido: dalla zona bersagli (bütt) dello stand di tiro a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia.
19.Roggia delle Tre Cappelle ad Ambrì: dalla confluenza con il Rio Secco all’inizio della roggia (sbocco della tubazione).
20.Rio Secco ad Ambrì e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa.
21.Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale.
22.Fiume Ticino ad Airolo: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss.
23.Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada mulattiera per Campo, sulla riva del lago Ritom.
24.Fiume Cassarate a Maglio di Colla: dalla passerella pedonale sotto il nucleo del paese fino al ponte della strada cantonale a monte della piscicoltura.
25.Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del Penitenziario.
26.Vecchio Vedeggio (Barboi): tutte le tratte a cielo aperto comprese tra la foce presso il lido di Agno e lo sbocco della tubazione presso lo stabile Guess nell’area industriale di Bioggio (mapp. 750).
27.Riale Scairolo a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano.
28.Fiume Laveggio a Riva S. Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago.
29.Fiume Rovagina a Origlio: l’asta principale dal posteggio comunale di Origlio fino al bivio della strada principale per Ponte Capriasca (località Nogo).[1]
30.Fiume Capriasca a Odogno: l’asta principale tra il ponte pedonale in località Cavalada e la cascatella sotto Lelgio.[2]
31.Fiume Breggia in località Ghitello: l’asta principale dalla soglia in zona Birreria fino alla cascata in zona ex Saceba.[3]
b)Zone di protezione permanenti nei laghi Verbano e Ceresio, dove la pesca è vietata:
1.Lago Verbano:
A)alle foci dei fiumi Maggia, Ticino (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino) e Verzasca (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, compresa l’insenatura del Pozzaccio, fino all’altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino);
B)nella zona di protezione A delle Bolle di Magadino che è delimitata verso il lago, da Magadino alla foce della Verzasca, da boe di segnalazione.
In questa zona è consentita, ad eccezione delle foci in ottemperanza alla lettera A), solo la pesca con reti limitatamente dal 15 luglio al 20 settembre, nel rispetto dell’art. 3 dell’ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979.
2.Lago Ceresio:[4]
A)alle foci dei fiumi Cassarate, Laveggio, Magliasina e Vedeggio;
B)e inoltre:
–nelle arcate del ponte-diga di Melide, all’interno dell’area delimitata dagli appositi cartelli indicatori;
–presso le gabbie flottanti al porto di Lugano Loreto, all’interno dell’area delimitata dai cartelli di divieto e all’esterno della stessa per una fascia di 10 m;
–dalla passeggiata pedonale ciclabile Agno-Magliaso, lungo la tratta adiacente alla ferrovia Lugano-Ponte Tresa;
–dalle aree doganali di Ponte Tresa, dove la pesca è vietata dal ponte dogana sia verso il lago che verso valle, come pure dai pontili di sdoganamento e da tutte le altre aree ad uso del valico doganale.
c)Zone di protezione temporanee nei laghi Verbano e Ceresio, dove la pesca è vietata nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile-31 maggio).
1.Lago Verbano:
A)All’interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole di Brissago.
B)Golfo di Locarno: dal limite della zona di protezione permanente della foce del fiume Maggia fino al trampolino del lido di Locarno, per un’estensione di 100 m dalla riva.
2.Lago Ceresio:
A)Golfo di Lugano: dalla foce del Cassarate fino alla fontana a lago di Paradiso, per un’estensione di 80 m dalla riva.
B)Golfo di Agno: dal limite della zona di divieto di pesca con reti in località Cosliva fino alla foce del Vecchio Vedeggio (compresa) per un’estensione di 100 m dalla riva.
C)Capolago: l’area definita dalla riva e dalla linea ideale tra la punta del lido di Riva S. Vitale e l’imbarcadero della società di Navigazione a Capolago.
d)Zone di divieto permanente di pesca con reti, dove l’impiego di ogni strumento di pesca professionale è vietato:
1.Golfo di Agno: dalla darsena Vigotti a Magliaso in linea retta alla proprietà dello Stato in territorio di Montagnola, località Cosliva (mapp. 1218).
2.Golfo di Capolago: dal debarcadero di Melano in linea retta al Sasso di Riva.
3.Nello stretto di Lavena.
4.Golfo di Ascona: dalla punta del Cantonaccio all'inizio della spiaggia del bagno pubblico di Ascona (Via Fenaro), per un'estensione di 200m dalla riva.
5.Isole di Brissago: all’interno della fascia di lago di 250 m attorno alle Isole di Brissago.
6.Golfo di Locarno: dal trampolino del lido di Locarno alla foce del riale Ramnosa, per un'estensione di 200m dalla riva.
7.Brissago: dal porto vecchio di Brissago (lato ovest) fino all’angolo est dello stabile principale della Clinica Hildebrand, per un’estensione di 200 m dalla riva.[5]
8.Gambarogno: dalla foce del riale della Valle di Gerra (a Gerra Gambarogno) alla foce del riale della Valle di Cedullo (a San Nazzaro), per un'estensione di 200m dalla riva.[6]
Art. 2Le zone di protezione permanenti sono di regola segnalate mediante cartelli indicatori e/o boe. Le zone di protezione temporanee non sono segnalate sul terreno.
Art. 3Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Pubblicato nel BU 2018, 391.
[1] N. introdotto dal DE 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
[2] N. introdotto dal DE 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
[3] N. introdotto dal DE 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 259.
[4] Cifra modificata dal DE 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 371.
[5] N. modificato dal DE 1.3.2023; in vigore dal 3.3.2023 - BU 2023, 46.
[6] Cpv. modificato dal DE 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 259.