Regolamento
concernente la certificazione cantonale dei sistemi di gestione
della qualità nei Comuni
(del 10 giugno 2014)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 171b della legge organica comunale del 10 marzo 1987,
decreta:
Capitolo primo
Norma generale
Scopo
Art. 1Il presente regolamento disciplina le modalità per l’ottenimento da parte dei Comuni di una certificazione cantonale attestante l’adempimento di uno standard base di qualità nei loro sistemi di gestione amministrativa e di controllo interno, a garanzia della fornitura di servizi e prestazioni di qualità all’utenza.
Capitolo secondo
Sistema di gestione della qualità
Definizione e obiettivi
Art. 21Per sistema di gestione della qualità si intende un’organizzazione dell’attività amministrativa comunale conforme ad uno standard base di qualità e rispondente in modo efficace alle esigenze degli utenti.
2Gli obiettivi del sistema sono:
a)fornire le prestazioni e i servizi previsti dalle leggi all’utenza, a soddisfazione delle esigenze di quest’ultima;
b)incrementare la soddisfazione dell’utenza, colmare eventuali lacune e migliorare i servizi resi;
c)garantire un sistema di controllo interno.
Direttiva per l’implementazione del sistema
di gestione della qualità
Art. 3La Sezione degli enti locali emana una Direttiva, in cui sono fissati gli standard base e le modalità d’implementazione del sistema, necessari al conseguimento della certificazione cantonale.
Capitolo terzo
Certificazione del sistema; Commissione di vigilanza
Competenza a rilasciare la certificazione
Art. 4Sono competenti a rilasciare la certificazione cantonale gli enti di certificazione che rispettano i requisiti della Direttiva.
Procedura di certificazione
Art. 51La certificazione del sistema di gestione della qualità è facoltativa e si sviluppa su quattro anni.
2Essa comprende:
a)un audit di certificazione iniziale;
b)un audit di sorveglianza alla scadenza del primo, secondo e terzo anno;
c)un audit di rinnovo alla scadenza del quarto anno e di seguito ogni quattro anni.
3Dopo l’audit di certificazione iniziale i Comuni che adempiono le condizioni fissate nella Direttiva ricevono la certificazione.
Commissione di vigilanza
Art. 61Il Consiglio di Stato nomina una Commissione di vigilanza composta da cinque a sette membri, in rappresentanza dell’amministrazione cantonale, degli enti di certificazione e dei Comuni.
2La Commissione in particolare:
–esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure di certificazione e del suo mantenimento;
–pubblica sul Foglio ufficiale i nominativi degli enti di certificazione secondo le modalità stabilite dalla Direttiva;
–propone aggiornamenti della Direttiva;
–suggerisce proposte per la formazione degli amministratori locali.
Reclami e ricorsi
Art. 71Contro le decisioni in materia di certificazione è dato reclamo alla Commissione di vigilanza entro 15 giorni dall’intimazione delle decisioni, che si pronuncerà limitatamente agli aspetti formali.
2Le decisioni della Commissione sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2014
Pubblicato nel BU 2014, 299.