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 R conc. l' entità e le modalità di assegnazione del monte ore - 15 gennaio 2002

 

Regolamento

sul monte ore scolastico

(del 13 marzo 2019)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

l’art. 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;

l’art. 81 cpv. 3 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;

decreta:

Definizione e scopo

Art. 1Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato segnatamente per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.

 

Stanziamento dei crediti

Art. 21I crediti per il finanziamento del monte ore sono stanziati in sede di preventivo dal Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi.

2Gli importi stanziati dai comuni e dai consorzi sono interamente a loro carico.

 

Scuole cantonali

Art. 3Per le scuole cantonali il monte ore è così quantificato:

a)l’equivalente di 15 ore-lezione settimanali per ogni istituto scolastico (monte ore cantonale) assegnate al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento);

b)un’ora-lezione settimanale ogni 50 allievi a tempo pieno, rispettivamente 100 allievi della formazione duale, e frazione di questo numero, ma al minimo 5 e al massimo 12 ore-lezione (monte ore di istituto) assegnate ad ogni istituto. All’istituto della formazione continua è assegnato il monte ore di istituto minimo.

 

Monte ore cantonale

a) in generale

Art. 41Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.

2Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.

 

b) monte ore di istituto

Art. 51L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.

2Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento. L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con il consenso del Dipartimento.

3Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall’istituto devono far capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l’impostazione e l’attuazione dei progetti.

4La direzione di istituto presenta alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, rispettivamente al municipio o al consorzio con copia all’ispettorato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore di istituto. Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto.

 

c) coordinamento e trasferimenti

Art. 61La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti cantonali che realizzano progetti mediante il proprio monte ore di istituto; in particolare esse coordinano l’attuazione di progetti analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.

2Le Divisioni possono trasferire risorse non utilizzate da un monte ore di istituto ad un altro.

 

Scuole comunali

Art. 7Il monte ore di istituto è assegnato in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

 

Onere individuale del docente

Art. 81Per ogni ora-lezione utilizzata nell’ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell’art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992.

2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.

 

Abrogazione

Art. 9Questo regolamento abroga il regolamento sull’entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002.

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 96.