184.150

 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC)

Regolamento

sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

(RGFCC)

del 22 maggio 2019 (stato 1° aprile 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

decreta:

Capitolo primo

Principi generali

 

Legalità

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 1Ricavi e spese necessitano di una base legale.

 

Equilibrio finanziario

(art. 151 cpv. 1, art. 159 cpv. 3 LOC)

Art. 2[1]II conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può contenere un disavanzo di bilancio per più di quattro anni.

 

Parsimonia

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 3Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

 

Economicità

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 4Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

 

Causalità e compensazione dei vantaggi

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 5I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.

 

Divieto del vincolo delle entrate

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 6Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale.

 

Principi contabili, manuale

(art. 151 cpv. 2 LOC)

Art. 71La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

2La presentazione dei conti è basata sui principi dell’iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell’esercizio, dell’importanza, della chiarezza, dell’attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.

3Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.

4La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.

5Il manuale è vincolante per i comuni.

 

Piano finanziario

(art. 152 LOC)

Art. 81Il piano finanziario deve dare indicazioni sull’evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.

2Il piano finanziario si deve estendere come minimo per quattro anni oltre quello in cui viene approvato.[2]

 

Capitolo secondo

Struttura del modello contabile

 

Piano dei conti

(art. 153 LOC)

Art. 91Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.

2Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.

3I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.

4Deroghe all’utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali.

 

Conto degli investimenti - Limite di attivazione

(art. 157 cpv. 1 LOC)

Art. 101Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti:

Abitanti del comune

Limite di attivazione

fino a 1’000

fr.   25’000.–

1’001 - 5’000

fr.   50’000.–

5’001 - 10’000

fr.   75’000.–

oltre 10’000

fr. 100’000.–

2Per importi inferiori l’attivazione è facoltativa.

3I limiti del cpv. 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati.

 

Finanziamenti speciali

Art. 11Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all’adempimento di un determinato compito pubblico.

 

Legati e lasciti

Art. 121La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.

2Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.

3Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell’intenzione originale, oppure lo scioglimento. In tal caso la decisione può avvenire in sede di approvazione dei conti consuntivi.[3]

 

Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

(art. 160 LOC)

Art. 131I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d’uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

2Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.

3Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l’eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

4Tali servizi devono rispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai sensi dell’art. 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

 

Contabilità dei cespiti. Inventario

(art. 161 LOC)

Art. 141Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l’obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all’art. 10.

2La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune.

 

Capitolo terzo

Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti

 

Valutazione periodica dei beni patrimoniali

(art.164 cpv. 1 LOC)

Art. 151I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.

2I beni patrimoniali materiali sono rivalutati almeno ogni quattro anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.[4]

3Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.

 

Valutazione delle partecipazioni amministrative

(art.164 cpv. 2 LOC)

Art. 16Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all’art. 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.

 

Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi

(art. 165 cpv. 1 LOC)

Art. 171I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.

2L’ammortamento si effettua la prima volta nell’anno seguente a quello dell’inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei parametri dell’allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga agli stessi.[5]

3Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.

4I tassi del cpv. 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l’art. 165 cpv. 3 LOC (ammortamenti non pianificati).

5Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l’opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.

6Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i parametri dell’allegato 2.[6]

7Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell’elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

 

Divieto di speculazione

(art. 168 LOC)

Art. 181I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

2Per speculazione secondo l’art. 168 LOC si intende l’impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell’ambito dell’economia di mercato.

 

Capitolo quarto

Preventivo

 

Allestimento

(art. 169 cpv. 1 LOC)

Art. 191II preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.

2Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all’art. 22, limitatamente alle lettere a - d, opportunamente adattate.[7]

3Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

 

Previsione di spesa globale

(art. 172 LOC)

Art. 201II regolamento comunale stabilisce:

a)la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell’art. 172 LOC;

b)in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l’elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

2I servizi secondo la lettera b) del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

 

Capitolo quinto

Consuntivo

 

Allestimento

(art. 173 LOC)

Art. 211Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.

2Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell’anno in esame.[8]

 

Documentazione da allegare

(art. 173 cpv. 2 LOC)

Art. 221Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:

a)il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all’art. 156 cpv. 2 LOC;

b)il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell’anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;

c)la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b);

d)la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali fino all’ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);

e)la tabella riassuntiva dei cespiti;[9]

f)la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;

g)la tabella dei debiti;

h)la tabella di dettaglio degli accantonamenti;

i)l’elenco degli impegni eventuali;

j)la tabella delle partecipazioni;

k)…;[10]

l)il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. 100);

m)la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;

n)ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;

o)un’analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari:

tasso di indebitamento netto

grado di autofinanziamento

quota delle spese per interessi

debito pubblico netto I pro capite

quota degli investimenti

quota di capitale proprio;

p)eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).

2Il regolamento comunale può prevedere altri allegati.

 

Capitolo sesto

Crediti di investimento

 

Messaggi relativi a investimenti rilevanti

(art. 174 cpv. 4 LOC)

Art. 23Sono rilevanti ai sensi dell’art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1’000’000 franchi.

 

Progetti e preventivi definitivi

Art. 24Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. g della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

 

Termine di decadenza dei crediti

Art. 25Il termine dell’art. 13 cpv. 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l’utilizzazione del credito.

 

Credito quadro

(art. 175 LOC)

Art. 26[11]1Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.

2La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

a)del progetto e del preventivo di massima dell’opera nel suo complesso e delle singole parti d’opera, riservato il capoverso 3;

b)per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;

c)dell’ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell’intero pro­gramma;

d)dei prevedibili tempi di attuazione dell’intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

3Il consiglio comunale in sede d’approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lett. a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore.

 

Progetti e preventivi di massima

Art. 27Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 lett. a, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

 

Sorpasso di credito e del limite di delega

(art. 176 e 13 cpv. 2 LOC)

Art. 281Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l’importo lordo globale del credito sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche quando il credito o l’opera sono suddivisi in più parti.

2In caso di superamento dei limiti di delega secondo l’art. 13 cpv. 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell’art. 176 cpv. 2 e 3 LOC.

 

Capitolo settimo

Moltiplicatore di imposta

 

Disavanzo di bilancio

(art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC)

Art. 291In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell’approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d’esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l’ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.

2L’anno successivo l’ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.

3Per il calcolo dei precedenti capoversi fa stato l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

 

Giustificazione delle proposte di modifica

(art. 177 cpv. 3 LOC)

Art. 30I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti al moltiplicatore rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d’esercizio.

 

Capitolo ottavo

Controllo finanziario

 

Compiti della commissione della gestione

(art. 179 e 181 LOC)

Art. 31La commissione della gestione, in particolare:

a)prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all’organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, informazioni o verifiche supplementari;

b)controlla i preventivi ed i consuntivi nell’ottica della verifica dell’opportunità delle spese e dell’attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell’art. 151 LOC;

c)analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;

d)approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell’art. 174 cpv. 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell’art. 181 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre commissioni.

 

Rapporto dell’organo di controllo esterno

(art. 179 cpv. 2 LOC)

Art. 32Il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell’organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati.

 

Capitolo nono

Aziende comunali

 

Contabilità

(art. 192e LOC)

Art. 331La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.

2Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall’azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.

3In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell’azienda può prevedere la tenuta di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.

 

Piano finanziario

Art. 34Il regolamento delle aziende può stabilire l’obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.

 

Rapporti con il comune - Tasso d’interesse

(art. 192e cpv. 2 LOC)

Art. 35Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell’azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.

 

Rapporti con il comune - Deroghe al principio di causalità

(art. 192e cpv. 3 LOC)

Art. 361Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell’azienda.

2Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente:

il regolamento dell’azienda lo prevede;

il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio;

una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

Sono riservate disposizioni di legge speciale.

3Il bilancio non può presentare un’eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

 

Ammortamenti

Art. 37Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall’art. 17, in particolare dei capoversi 6 e 7.

 

Capitolo decimo

Vigilanza

 

Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali

Art. 381Dopo la crescita in giudicato, il municipio invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti in forma cartacea, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:

a)preventivo;

b)consuntivo;

c)rapporto completo dell’organo di controllo esterno;

d)piano finanziario e suoi aggiornamenti.

2Al fine di permettere l’elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, il municipio invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali.

 

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

 

Introduzione a tappe del nuovo modello contabile

(art. 215 LOC)

Art. 391Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall’anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.

2Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989.

 

Abrogazione

Art. 40Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 41Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 172.

 

 

Allegato 1[12]

Tassi di ammortamento su beni amministrativi

(art. 17 cpv. 2)

 

Investimento

Tasso di ammortamento minimo

Tasso di

ammortamento

massimo

Durata di utilizzo equivalente

(anni)

a)terreni

0%

2%

50 e oltre

b)strade e piazze

 

 

 

-nuove strade o lavori equivalenti

2,5%

3%

33 - 40

-manutenzioni straordinarie

5%

6,5%

15 - 20

c)sistemazione corsi d’acqua e laghi

 

 

 

-manufatti in beton o pietra

2%

2,5%

40 - 50

-manufatti in legno o altri elementi naturali

4%

5%

20 - 25

d)altre opere del genio civile
(valutazione caso per caso)

2%

5%

20 - 50

e)depurazione acque:

 

-canalizzazioni

2%

2,5%

40 - 50

-IDA, opere del genio

2%

3%

33 - 50

-IDA, impianti elettromeccanici

5%

6%

17 - 20

-IDA, apparecchi di comando e automa-zione

20%

25%

4 - 5

f)opere di protezione dalle valanghe

2%

50

g)costruzioni edili

2,5%

3%

33 - 40

h)boschi e lavori forestali

 

 

 

- nuove piantagioni o manufatti

2%

2,5%

40 - 50

-lavori di selvicoltura

5%

6,5%

15 - 20

i)mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

10%

20%

5 - 10

l)veicoli speciali

6,5%

20%

5 - 15

m)materiale informatico (HW e SW)

20%

25%

4 - 5

n)spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)

10%

10

o)altri investimenti

secondo la durata di utilizzo

p)prestiti e partecipazioni

secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)

q)contributi per investimenti di terzi

secondo la durata di utilizzo del bene finanziato

 

Allegato 2[13]

Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell’approvvigionamento idrico

(art. 17 cpv. 6)

 

 

Tasso di
ammortamento

Durata di
utilizzo (anni)

a)manufatti: sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte

2,5%

40

b)armature idrauliche: serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione

5%

20

c)istallazioni di trattamento e disinfezione dell’acqua

5%

20

d)apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione

6,5%

15

e)materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione

20%

5

f)terreni non edificati

1%

100

g)mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

12,5%

8

h)studi e progetti generali (PGA)

20%

5

i)concessioni e diritti

secondo la loro durata

l)altre spese attivate

secondo la loro durata

m)opere dismesse e diritti giunti a scadenza

azzeramento immediato
del valore residuo

 


[1]  Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

[2]  Cpv. introdotto dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

[3]  Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

[4]  Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

[5]  Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

[6]  Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

[7]  Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

[8]  Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

[9]  Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

[10]  Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

[11]  Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32.

[12]  Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

[13]  Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.