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 Regolamento della legge delle biblioteche del 9 ottobre 2019

Regolamento

della legge delle biblioteche

(del 9 ottobre 2019)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991,

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Dipartimento competente

Art. 1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 e del presente regolamento.

 

Competenze finanziarie

Art. 2Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

al direttore o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi;

al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

 

Ammissione al Sistema bibliotecario ticinese

Art. 31L’ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell’organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.

2La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell’applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.

3La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.

4Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell’informazione e della ricerca.

5L’adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.

6Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.

7Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente SBT, di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.

8Il Consiglio di Stato pubblica l’elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.

 

Accesso all’informazione

Art. 4L’accesso all’informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l’organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca.

 

Capitolo secondo

Le biblioteche pubbliche cantonali

 

Patrimonio bibliografico

Art. 51Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

2Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

3Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.

4Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.

 

Direzione

Art. 6La direzione delle biblioteche pubbliche cantonali è affidata a un direttore, il quale sovrintende al loro coordinamento assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti.

 

Capitolo terzo

Le biblioteche specializzate e le biblioteche scolastiche

 

Basi legali

Art. 7Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento.

 

Capitolo quarto

I servizi delle biblioteche pubbliche cantonali

 

Generalità

Art. 8Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all’art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l’accesso ai servizi anche a persone residenti all’estero.

 

Gratuità e costi del servizio

Art. 91La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.

2Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare:

a)la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;

b)il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;

c)la riproduzione di documenti.

3Il Dipartimento fissa l’importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazione specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione.[1]

 

Prestito

Art. 101Il regolamento di sede stabilisce l’organizzazione del prestito, tenendo presenti i criteri generali fissati dal SBT.

2La direzione decide sulle opere escluse dal prestito e può delegare questa decisione ai responsabili di sede.

3Il prestito dura di regola un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata. I regolamenti di sede definiscono le questioni particolari.

4Il prestito è personale; l’utente è responsabile dei materiali che gli sono affidati.

 

Ritardo e mancata restituzione[2]

Art. 111In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione applica i seguenti provvedimenti:

a)l’emissione di tasse amministrative;

b)il blocco della Tessera Utente SBT;

c)l’esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT.[3]

2In caso di danneggiamento, di perdita e in genere di mancata restituzione del materiale, l’utente è tenuto al risarcimento secondo modalità definite dal Dipartimento.

 

Capitolo quinto

L’organizzazione delle biblioteche pubbliche cantonali

 

Regolamento di sede

Art. 121Ogni biblioteca pubblica cantonale è dotata di un proprio regolamento che contempla:

a)la struttura organizzativa dell’istituto;

b)le modalità d’uso della biblioteca;

c)gli orari di apertura;

d)il tariffario delle prestazioni e delle tasse amministrative.[4]

2I regolamenti di sede sono approvati dal Dipartimento.

 

Organizzazione

Art. 131L’organigramma di ogni biblioteca pubblica cantonale, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, oltre al responsabile di sede che opera su incarico o delega della direzione può comprendere:

a)bibliotecari e documentalisti diplomati;

b)assistenti di biblioteca e gestori dell’informazione e della documentazione;

c)collaboratori scientifici;

d)il personale tecnico;

e)il personale amministrativo.

2Per speciali fondi e servizi, all’istituto può essere assegnato personale specificamente qualificato e formato.

 

Compiti del direttore

Art. 141Al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali spetta la conduzione generale degli istituti nei loro aspetti culturali, tecnici e amministrativi.

2In particolare sono di sua competenza la sovrintendenza:

a)alla conservazione e all’accrescimento del patrimonio librario e documentario;

b)all’informazione al pubblico;

c)alla cura delle attività delle biblioteche in rapporto al SBT;

d)alla promozione delle attività culturali.

 

Compiti del responsabile di sede

Art. 15Il responsabile di sede ha i seguenti compiti:

a)garantire il funzionamento del servizio all’utenza, conformemente alle direttive del SBT;

b)provvedere alla gestione corrente del personale;

c)provvedere, con il consenso del direttore, alla gestione dei crediti assegnati e alla conservazione e all’accrescimento del patrimonio librario e documentario dell’istituto;

d)promuovere l’attività culturale della biblioteca;

e)curare l’applicazione del regolamento di sede;

f)sottoporre per approvazione al direttore la programmazione annuale delle attività, il preventivo e un rapporto di gestione con l’indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei crediti assegnati.

 

Commissioni esterne di consulenza

Art. 161Commissioni esterne di consulenza composte da 3 a 7 membri possono essere nominate dal Dipartimento per una o più biblioteche pubbliche cantonali; a esse è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

2Esse sono convocate dal direttore, il quale ne presiede le sedute.

3Le commissioni prestano consulenza al direttore, in particolare sulla politica delle acquisizioni e sugli orientamenti delle attività culturali.

 

Valorizzazione dei fondi speciali

Art. 17Per la valorizzazione dei fondi speciali il Dipartimento può affidare il compito alle commissioni esterne di consulenza o istituire commissioni specifiche.

 

Organizzazione delle attività culturali

Art. 181Le biblioteche pubbliche cantonali organizzano in proprio, promuovono e ospitano attività ed eventi culturali.

2Esse possono prelevare un contributo non superiore a 300 franchi a parziale copertura delle spese di promozione riguardanti le attività culturali che si svolgono nelle rispettive sedi.

3Il contributo è dovuto dagli enti o dalle persone ospitate ed è commisurato all’importanza dell’ente coinvolto.

4Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali, prelevando una tassa non superiore a 500 franchi per mezza giornata commisurata alle finalità dell’attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi.[5]

 

Capitolo sesto

Donazioni e scarti

 

Donazioni

Art. 191Il Consiglio di Stato decide l’accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.

2Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica delle biblioteche pubbliche cantonali la decisione di accettazione è di competenza del direttore.

 

Scarti

Art. 20Il direttore decide per i progetti volti al normale sfoltimento dei fondi di libri e di documenti non librari mediante vendita, donazione o distruzione.

 

Capitolo settimo

Il Sistema bibliotecario ticinese

 

Compiti

Art. 21Il SBT, attraverso i suoi servizi e i suoi gruppi di lavoro, provvede in particolare:

a)a implementare, coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche aderenti;

b)a coordinare e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal sistema, nonché il loro potenziamento nelle differenti regioni;

c)a partecipare ai consorzi e ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali;

d)a definire le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle biblioteche e a predisporre le modalità di intervento;

e)alla raccolta dei dati statistici;

f)ad assicurare l’informazione verso l’esterno e verso l’interno;

g)a sviluppare nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica;

h)a preavvisare all’autorità superiore le donazioni importanti.

 

Automazione

Art. 221Nell’ambito dell’automazione l’adesione al SBT comporta il ricorso all’applicativo di gestione scelto dal sistema, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato diretto dal SBT.

2Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell’ambito delle convenzioni di adesione.

3La Tessera Utente SBT è emessa dal Sistema, il Dipartimento ne fissa il prezzo.

 

Formazione

Art. 23Il Consiglio di Stato può istituire, sostenere o delegare corsi di formazione per il personale delle biblioteche.

 

Direzione SBT

Art. 241La direzione del SBT è attribuita al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali.

2Il direttore del SBT provvede:

a)a dare seguito ai mandati indicati all’art. 21;

b)a coordinare l’attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali;

c)a coordinare l’attività dei Gruppi di lavoro di cui all’art. 25;

d)a organizzare la formazione continua del personale;

e)a gestire i crediti assegnati al SBT;

f)a proporre eventuali modifiche normative.

 

Servizi e gruppi di lavoro

Art. 251Sotto la presidenza del direttore SBT sono istituiti:

a)il servizio dell’équipe centrale (Equipe SBT), composto da un bibliotecario del sistema e da un informatico, avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del SBT, di assicurarne la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e statistici. Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti essa si avvale dei servizi del Centro sistemi informativi;

b)il Gruppo della formazione e dell’aggiornamento (GFA), composto da almeno 3 bibliotecari, avente il compito di sottoporre alla direzione SBT le proposte di formazione continua del personale.

2Il Dipartimento ne designa i membri e può istituire ulteriori gruppi di lavoro, segnatamente per il coordinamento delle regole di soggettazione e l’aggiornamento del soggettario, per il coordinamento delle regole di catalogazione o per altre esigenze di portata generale riguardanti il SBT.

 

Conferenza dei rappresentanti

Art. 261La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche aderenti al SBT è nominata dal Dipartimento.

2Essa viene convocata dal direttore del SBT o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri per discutere di tutte le tematiche inerenti alla politica bibliotecaria, al SBT e all’attività delle biblioteche in genere; la Conferenza può formulare auspici e proposte all’indirizzo della direzione, della Divisione della cultura e degli studi universitari, del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

3La Conferenza si organizza secondo regole proprie sulla base di uno statuto ratificato dal Dipartimento. A essa è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

4I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 27Il regolamento della legge delle biblioteche del 19 maggio 1993 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 28Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.[6]

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 355.


[1]  Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

[2]  Nota marginale modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

[3]  Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

[4]  Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

[5]  Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

[6]  Entrata in vigore: 15 ottobre 2019 - BU 2019, 355.