945.200

 Legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015

Legge

sull’apertura dei negozi

del 23 marzo 2015 (stato 23 giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 23 marzo 2011 n. 6480 del Consiglio di Stato;

visti il rapporto 20 maggio 2014/24 febbraio 2015 n. 6480 R1 e il rapporto aggiuntivo 24 febbraio 2015 n. 6480 R1A della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Campo di applicazione e scopo

Art. 11La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).

2La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.

 

Definizione

Art. 21È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.

2Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.

 

Autorità competente

Art. 3Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.

 

Commissione consultiva

Art. 41Per l’applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.

2[1]

3[2]

4I membri sono designati dalle rispettive associazioni.

5Per l’espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.

 

Regime applicabile

Art. 5In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.

 

Obbligo d’informare

Art. 6Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della legge.

 

Controllo

Art. 71Su segnalazione della Commissione consultiva o d’ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull’osservanza delle disposizioni della legge.

2L’organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.

 

Capitolo secondo

Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali

 

Orario di apertura

Art. 81Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.

2Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00.[3]

 

Apertura serale

Art. 9I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.

 

Deroghe di legge

Art. 101In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

a)locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;

b)chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;

c)aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante;

d)negozi situati nei camping;

e)negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;

f)negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;[4]

g)negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;

h)negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;

i)gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

2Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

3Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.[5]

 

Deroghe dipartimentali

Art. 111Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

2Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.[6]

 

Capitolo terzo

Domeniche e giorni festivi

 

Principio

Art. 12I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.

 

Deroghe di legge

a) In generale

Art. 13[7]1L’apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.

2L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.

 

b) Altre deroghe

Art. 141In deroga all’art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

a)locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;

b)chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;

c)aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante;

d)negozi situati nei camping;

e)negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;

f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;[8]

g)negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;

h)negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;

i)gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

2In deroga all’art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:

a)panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;

b)negozi di piante e fiori;

c)gallerie d’arte e atelier che vendono opere d’arte.

3Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

4Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo le ore 18.00.[9]

 

Deroghe dipartimentali

a) In generale

Art. 151Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all’art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

2Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.[10]

 

b) Per ragioni economiche

Art. 161Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l’attrattività economica dell’apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.

2Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.

3Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

 

Capitolo quarto

Sanzioni e rimedi giuridici

 

Sanzioni penali

Art. 171Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a 20'000 franchi.

2La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

 

Sanzioni amministrative

Art. 18Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all’art. 17, il Dipartimento può, d’ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l’autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.

 

Ricorsi

Art. 191Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall’intimazione.

2Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Tasse

Art. 20Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di 100 franchi a un massimo di 1'000 franchi.

 

Norma transitoria

Art. 21I negozi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.

 

Norma abrogativa

Art. 22La legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 231La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL.[11]

2Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d’entrata in vigore.[12]

 

 

Pubblicata nel BU 2019, 401.


[1]  Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.

[2]  Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.

[3]  Cpv. introdotto dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206.

[4]  Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.

[5]  Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.

[6]  Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.

[7]  Art. modificato dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.

[8]  Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.

[9]  Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.

[10]  Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.

[11]  Cpv. dichiarato incostituzionale da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.

[12]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 - BU 2019, 401.