852.175



 

Tariffario

della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

(del 19 giugno 2019)

 

La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP

della Svizzera orientale

decreta:

in applicazione dell’art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005[1],

 

quali tariffe:

 

Costi per le istituzioni di previdenza e per gli istituti dediti alla previdenza professionale

a) Emolumenti

Art. 1Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:

N.Franchi

10Controllo dei conti annuali

– istituzioni di previdenza ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LFLP[2]da 500.–  a 30’000.–

– tutti gli altri istituti dediti alla previdenza professionale[3]da 500.–  a 20’000.–

11Registrazione o cancellazione nel registro della previdenzada 300.–  a   5’000.–

professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni

di previdenza non registrate[4]

12Assunzione della vigilanza[5]da 300.–  a   5’000.–

13Modifica dell’atto di fondazione o dello statutoda 300.–  a   5’000.–

14Approvazione di fusioni o soppressioni1‰ del patrimonio

trasferito,

al minimo 300.–

e al massimo 5’000.–

15Trasferimento di patrimonio o soppressione1‰ del patrimonio

trasferito,

al minimo 300.–

e al massimo 5’000.–

16.Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale300.– fino a 5’000.–

17.Altre decisioni e diffideda 150.–  a 5’000.–

18.Provvedimenti di vigilanza[6]da 300.–  a 5’000.–

 

b) Rifatturazione dei costi dell’alta vigilanza

Art. 2Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull’alta vigilanza[7].

Per l’ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza[8].

 

Costi per le fondazioni classiche

Art. 3Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:

N.Franchi

20Controllo dei conti annualida 250.– a 2’500.–

21Assunzione della vigilanza[9]da 150.– a 2’500.–

22Modifica dell’atto di fondazioneda 150.– a 2’500.–

23Fusione o soppressione1‰ del patrimonio trasferito,

al minimo 150.– e al massimo 2’500.–

24Trasferimento di patrimonio o soppressione1‰ del patrimonio trasferito,

al minimo 150.– e al massimo 2’500.–

25Altre decisioni e diffideda 150.– a 2’500.–

26Provvedimenti di vigilanza[10]da 150.– a 2’500.–

 

Emolumenti straordinari

Art. 4Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell’importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell’autorità di vigilanza.

 

Abrogazione del diritto anteriore

Art. 5Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell’8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.

 

Entrata in vigore

Art. 6Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

 

 

Queste disposizioni, conformemente all’art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005[11], sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

 

 

San Gallo, 19 giugno 2019

 

Commissione amministrativa della Vigilanza

sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

 

Il PresidenteIl Vice Presidente

della Commissione amministrativadella Commissione amministrativa

Fredy FässlerDr. Andrea Bettiga

Capo del Dipartimento di sicurezza eCapo del Dipartimento di sicurezza e

di giustizia del Cantone di San Gallodi giustizia del Cantone di Glarona

 

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 422.


[1]  Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;

– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;

– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;

– Cantone di San Gallo: 355.01;

– Cantone dei Grigioni: 219.160;

– Cantone di Turgovia: 831.41.

[2]  Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42).

[3]  Art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40).

[4]  Art. 48 cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

[5]  Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

[6]  Art. 62 LPP in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

[7]  Art. 64 e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.).

[8]  Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.) così come art. 7 cpv. 1 OPP 1.

[9]  Art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

[10]  Art. 80 segg. CC in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

[11]  Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;

– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;

– Cantone di Appenzello Interno: 211.910;

– Cantone di San Gallo: 355.01;

– Cantone dei Grigioni: 219.150;

– Cantone di Turgovia: 831.41.