142.110



 

Regolamento

della legge di applicazione alla legge federale sui documenti

di identità dei cittadini svizzeri

(del 9 febbraio 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri,

decreta:

Autorità competenti

Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.[1]

2Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

3I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.

 

Istruzioni

Art. 2L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.

 

Ripartizione delle tasse con i centri regionali

per i documenti d’identità ordinari

Art. 31Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi:

-passaporto ordinario per adultifr.59.90

-passaporto ordinario per bambinifr.21.20

-carta d’identità per adultifr.41.60

-carta d’identità per bambinifr.13.80

2In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.

 

Obbligo di autocertificazione

Art. 4In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.

 

Norma abrogativa

Art. 5È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

 

Entrata in vigore

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 56.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.