901.210

 : R della L cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale - 2 marzo 1999

 

Decreto esecutivo

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di franchi per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023

(del 13 marzo 2020)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000'000 di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2020-2023 dell’11 dicembre 2019;

il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 dell’11 dicembre 2019;

la legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;

la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente decreto esecutivo regola la concessione dei sussidi previsti dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023 dell’11 dicembre 2019 (di seguito DL).

 

Autorità competenti

Art. 21L’applicazione del DL è delegata all’Ufficio per lo sviluppo economico del Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito USE) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

2Le operazioni di gestione relative al versamento, alla restituzione e, in caso di mutui, al rimborso degli aiuti finanziari, nonché la sottoscrizione dei contratti di mutuo sono di competenza dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling del Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito UAC).

 

Progetti locali e regionali

(art. 2 lett. a DL)

Art. 31A inizio quadriennio e su richiesta degli enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS), l’UAC versa un primo importo di 1'500'000 franchi a favore di ogni ERS.

2Il rimanente saldo di 500'000 franchi verrà erogato su richiesta di ogni singolo ERS a esaurimento del fondo di promozione regionale (FPR) a disposizione e previa presentazione di un rapporto di dettaglio.

3I singoli ERS sono tenuti a sostenere in particolare progetti delle regioni periferiche delle relative regioni funzionali e progetti di auto-imprenditorialità.

 

Progetti regionali

(art. 2 lett. b DL)

Art. 41I singoli ERS sono competenti per determinare i progetti regionali prioritari per la propria regione funzionale. Prima di presentare all’USE i progetti regionali, gli ERS sono tenuti a coordinarsi tra di loro.

2L’USE, valutata la documentazione e il grado di maturazione, propone la discussione dei progetti regionali all’attenzione del gruppo strategico per la politica economica regionale.

3Il gruppo strategico ha il compito di approvare i singoli progetti e preavvisare sia l’elaborazione del modello imprenditoriale sia il sostegno complessivo al progetto.

4Nell’approvare i singoli progetti, il gruppo strategico per la politica economica regionale valuta in maniera prioritaria progetti che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di riposizionamento delle regioni periferiche.

 

Allocazione dei mezzi

Art. 5Il Consiglio di Stato, preso atto dell’utilizzo effettivo dei mezzi finanziari del DL durante il quadriennio, è competente per decidere un trasferimento, completo o parziale, di un eventuale credito residuo a favore di altre misure di politica economica regionale, esclusivamente se dedicate all’obiettivo del riposizionamento delle regioni periferiche.

 

Diritto suppletorio

Art. 6Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, tra le quali quelle che regolano l’obbligo d’informazione, il controllo dell’esecuzione del compito, la riduzione, la revoca e la restituzione del sussidio.

 

Entrata in vigore

Art. 7Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 79.


[1]  Entrata in vigore: 17 marzo 2020 - BU 2020, 79.