510.100

 Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 17 dicembre 2020 (LALM)

Legge

di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

(LALM)

(del 17 dicembre 2020)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;

visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.

 

Organizzazione

Art. 2Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.

 

Autorità militari

Art. 3Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.

 

Norme di applicazione

Art. 4Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:

a)l’amministrazione degli impianti di tiro;

b)la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;

c)i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;

d)i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

 

Rimedi di diritto

Art. 5Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:

a)al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;

b)negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Abrogazione

Art. 6Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 71Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicata nel BU 2021, 117.


[1]  Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.