di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
(LALM)
(del 17 dicembre 2020)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
–visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.
Organizzazione
Art. 2Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.
Autorità militari
Art. 3Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.
Norme di applicazione
Art. 4Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:
a)l’amministrazione degli impianti di tiro;
b)la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
c)i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
d)i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.
Rimedi di diritto
Art. 5Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:
a)al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
b)negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Abrogazione
Art. 6Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 71Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[1]
Pubblicata nel BU 2021, 117.
[1] Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.