181.210



 

Regolamento

per un modello unico di tariffa

(del 23 dicembre 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.

 

Principi

Art. 21Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.

2Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.

 

Categorie

Art. 31Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.

2I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.

 

Contratti speciali

Art. 41Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

2Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.

 

Unità di misura

Art. 51Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:

a)tensioneV (volt)

b)intensità di correnteA (ampère)

c)potenza elettricakW (chilowatt)

d)energia elettricakWh (chilowattora)

e)energia reattivakVarh (chilovarora)

f)fattore di potenzacosphi (coseno phi)

 

Elementi tariffali di base

Art. 6Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:

a)tassa base, abbonamenti, noleggi

Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).

b)prezzo dell’energia

Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp. cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).

c)prezzo della potenza

A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).

d)contributi legali

Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.

 

Prezzo della potenza

Art. 71Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).

2Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).

3Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.

 

Differenziazioni temporali

Art. 8Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

 

Forniture particolari

Art. 91Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:

a)che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);

b)che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)

c)relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).

2Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.

 

Fatture

Art. 10La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;

b)indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;

c)indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;

d)indicare i contributi legali.

 

Informazione dell’utenza

Art. 11L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.

 

Entrata in vigore e termine di uniformazione

Art. 121Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

2Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 507.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.