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 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino del 17 maggio 2018

Statuto

dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino

(del 17 maggio 2018)

 

I Denominazione, scopo, sede

 

Generalità

Art. 11L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).

2L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

 

Sede, recapito

Art. 21L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.

2Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

 

Scopo

Art. 3L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.

 

Compiti

Art. 41L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.

2L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge.

 

II Adesione

 

Membri attivi

Art. 5Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.

 

Membri passivi

Art. 61Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.

2La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.

3I membri passivi non hanno diritto di voto.

4Essi pagano la metà della tassa annuale.

 

Membri onorari

Art. 71Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine.

2Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.

 

Iscrizione all’Ordine

Art. 81La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine.

2Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.

 

Tassa annuale

Art. 91I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.

2Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.

 

Perdita della qualità di membro

Art. 10L’avvocato perde la qualità di membro:

se non paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto;

se viene radiato dal registro cantonale degli avvocati;

se viene radiato dall’albo UE / AELS;

se viene escluso dall’Ordine;

in caso di morte.

 

Motivi di esclusione

Art. 111Sono motivi di esclusione:

la violazione grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che regolano la professione d’avvocato;

qualsiasi agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine.

2L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.

 

Patrimonio sociale

Art. 121Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi.

2Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri.

3Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall’Ordine.

 

III Organizzazione

 

Organi

Art. 13Organi dell'Ordine sono:

l'Assemblea generale;

il Consiglio dell’Ordine;

la Commissione di revisione.

 

IV Assemblea generale

 

Competenze

Art. 141L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.

2Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

 

Assemblea generale ordinaria

Art. 15L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

 

Assemblea generale straordinaria

Art. 16L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.

 

Convocazione

Art. 17Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.

 

Deliberazioni

Art. 18L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

 

V Consiglio dell’Ordine

 

Composizione e organizzazione

Art. 191Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine.

2E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale.

3Per il resto si organizza in modo autonomo.

 

Carica

Art. 201I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

2Il Presidente può essere nominato oltre questo limite, per un ulteriore periodo.

3In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

 

Competenze

Art. 211Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine.

2E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi.

3Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.

4La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.

 

Convocazioni e deliberazioni

Art. 221Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.

2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

 

Tesoriere

Art. 23Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.

 

Rappresentanza

Art. 24L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del tesoriere.

 

Segretario generale

Art. 25Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.

 

Commissione di revisione

Art. 261La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.

2Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

 

VI Norme generali e finali

 

Indennità

Art. 271Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello.

2Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.

 

Diritto suppletorio

Art. 28Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

 

Disposizione finale

Art. 29Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 17 maggio 2018 entra immediatamente in vigore[1], abrogando quello dell’8 giugno 2017.

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 62.


[1]  Entrata in vigore: 11 marzo 2022 - BU 2022, 62.