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 Decreto esecutivo concernete l'istituzione dell'Ufficio delle scienze forensi del 13 luglio 2022

Decreto esecutivo

concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi

(del 13 luglio 2022)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale,

decreta:

Art. 11È istituito l’Ufficio delle scienze forensi.

2Presso l’Ufficio delle scienze forensi operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell’ar-ticolo 183 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 251, 252 e 253 del Codice di procedura penale.

3La nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengono secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale.

 

Art. 21L’Ufficio delle scienze forensi è un organo autonomo e indipendente che assicura le prestazioni richieste in favore delle preposte autorità giudiziarie.

2L’autonomia e l’indipendenza dell’Ufficio delle scienze forensi si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo.

3L’Ufficio delle scienze forensi è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

 

Art. 31L’Ufficio delle scienze forensi si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle preposte autorità giudiziarie.

2L’Ufficio delle scienze forensi assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per consulti telefonici e interventi diretti in ambito di medicina forense.

3I consulti telefonici sono forniti ai procuratori pubblici, al Magistrato dei minorenni, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.

4Gli interventi diretti possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri (o di parti di essi) o di reati contro la vita o l’integrità della persona così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Gli interventi programmati possono essere ordinariamente esami necroscopici (con o senza prelievi di campioni biologici), visite su viventi laddove non vi sia il pericolo di una imminente alterazione della prova, verifica sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica, di infortunistica stradale, di lesioni personali e di ogni altra fattispecie medicolegale.

 

Art. 4Ai periti ufficiali presso l’Ufficio delle scienze forensi si applicano i motivi di ricusazione previsti dall’articolo 56 del Codice di procedura penale.

 

Art. 51I periti ufficiali sottostanno alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

2Per la loro attività svolta in relazione ai mandati conferiti dalle preposte autorità del Cantone Ticino ai sensi del Codice di procedura penale non è dovuta alcuna ulteriore indennità.

 

Art. 6Il personale operante presso l’Ufficio delle scienze forensi sottostà all’obbligo del segreto d’ufficio conformemente al Codice penale svizzero e al Codice di procedura penale, garantito anche dopo la cessazione dell’attività in seno all’Amministrazione cantonale.

 

Art. 7Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all’attività dei periti ufficiali operanti presso l’Ufficio delle scienze forensi, si applicano le disposizioni del Codice penale svizzero e del Codice di procedura penale.

 

Art. 8Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° settembre 2022 e mantiene la sua validità fino all’entrata in vigore della riorganizzazione del settore della medicina legale.

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 217.