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 Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario del 12 ottobre 2022 (RForSan)

Regolamento

sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario

(RForSan)

(del 12 ottobre 2022)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5;

vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66ebis, 66h capoverso 2 lettera c e 66p,

decreta:

Obbligo di formazione

Art. 1I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.

 

Piano di formazione

Art. 2Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.

 

Obiettivo formativo

Art. 31Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto:

a)del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;

b)delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;

c)del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.

2L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.

 

Potenziale formativo

Art. 41Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori:

a)le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;

b)la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);

c)le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1;

d)il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.

2I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.

 

Adempimento dell’obiettivo

Art. 51I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.

2L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.

3In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.

 

Compensazioni finanziarie

Art. 61Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4.

2L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.

3La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l’indennizzo medio ponderato per punto.

4La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.

5La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.

 

Fase transitoria e monitoraggio

Art. 71È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.

2Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza.

3Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 236.

 

 

Allegato 1

 

Elenco delle formazioni e dei perfezionamenti post-diploma

 

  1. Formazione professionale di base (secondario II)

-    Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani

-    Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti

-    Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale

-    Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC

-    Maturità specializzata sanitaria

-    Certificato di scuola specializzata

-    Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI

  1. Scuola specializzata superiore (SSS)

-    Infermiere/a SSS

-    Infermiere/a SSS - formazione abbreviata

-    Soccorritore/trice dipl. SSS

-    Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

-    Specialista in attivazione dipl. SSS

-    Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

-    Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

-    Podologo/a dipl. SSS

  1. Scuola universitaria professionale (SUP)

-    Bachelor in cure infermieristiche SUPSI

-    Bachelor in fisioterapia SUPSI

-    Bachelor in ergoterapia SUPSI

-    Bachelor in ostetricia SUP CH

-    Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH

-    Master in cure infermieristiche SUPSI

  1. Perfezionamento post-diploma

-    Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia

-    Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense

-    Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti

 

 

Allegato 2

 

Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione

 

Professione o

gruppo di professioni

Coefficienti Standard

Settore acuto
(somatico-acutoriabilitazione, psichiatria)

Lungo degenza

Cure a

domicilio

Ambito

Settimane
ogni ETP

Settimane ogni ETP

Settimane ogni 1000 ore di cure prestate

Il gruppo delle professioni delle cure e dell'assistenza comprende:

-Addetto/a alle cure
sociosanitarie (ACSS)

-Operatore/trice sociosanitario (OSS)

-Infermiere/a diplomato/a SSS

-Infermiere/a SUPSI

somatico-acuto riabilitazione psichiatria

11.9 
7.9 
7.9

8.5

5.9

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

Soccorritore/trice dipl. SSS

Bachelor in fisioterapia SUPSI

Bachelor in ergoterapia SUPSI

Bachelor in ostetricia SUP CH

Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH

9.3

Queste professioni, anche nel caso in cui siano presenti negli effettivi, non vengono considerate per il calcolo del potenziale della lungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni di formazione effettiva-mente fornite sono tuttavia riconosciute.

5.8

10.7

6.6

4.9

6.3

5.0

16.0

 

 

Allegato 3

 

Fattori di ponderazione delle singole formazioni

 

Cura e assistenza - Secondario II

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani1.0

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti1.0

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale1.0

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC1.0

 

Cura e assistenza - Terziario

Infermiere/a SSS1.0

Infermiere/a SSS - formazione abbreviata1.0

Bachelor in cure infermieristiche SUPSI1.0

 

Ostetricia

Bachelor in ostetricia SUP1.0

 

Soccorso

Soccorritore/trice SSS1.0

 

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria1.0

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche1.0

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica1.0

Bachelor in fisioterapia1.0

Bachelor in scienze alimentari e dietologia1.0

Bachelor in ergoterapia1.0

Specialista in attivazione dipl. SSS1.0

Podologo/a dipl. SSS1.0

 

Attività formative non formalizzate

Giornata conoscitiva1.0

Certificato di scuola specializzata1.0

Maturità specializzata sanitaria (24 settimane)1.0

Stage preformativo scuola infermieri SSS e

Modulo complementare (preformativo) SUPSI1.0

 

 

Allegato 4

 

Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi

 

Formazioni

Genere di formazione pratica

Settimane all'anno (TI)

Indennizzo1

per

settimana in fr.

Cura e assistenza - Secondario II

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani

Tirocinio

35.6

56.18

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti

Tirocinio

36.6

54.64

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale

Stage

15.7

108.49

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1

Tirocinio

32.1

52.96

Cura e assistenza – Terziario

Infermiere/a SSS

Stage

18.0

300

Infermiere/a SSS - formazione abbreviata

Stage

18.0

300

Bachelor in cure infermieristiche SUPSI

Stage

10.0

300

Ostetricia

Bachelor in ostetricia SUP

Stage

13.3

300

Soccorritore

Soccorritore/trice SSS

Stage

6.0

300

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

Stage

26.3

300

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

Stage

25.5

300

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

Stage

23.7

300

Specialista in attivazione dipl. SSS

Stage

17.6

300

Podologo/a dipl. SSS

Stage

12.0

300

Bachelor in fisioterapia

Stage

10.0

300

Bachelor in scienze alimentari e dietologia

Stage

13.3

300

Bachelor in ergoterapia

Stage

10.0

300

 

 

 

 

1Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.