Decreto esecutivo
concernente la legge sugli assegni di famiglia
del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008,
decreta:
Importo massimo annuo dell'assegno integrativo
Art. 1Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:
a)per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b)per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c)per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi.
Entrata in vigore
Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Pubblicato nel BU 2022, 333.