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 Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022

Decreto esecutivo

concernente la legge sugli assegni di famiglia

del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008,

decreta:

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:

a)per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

b)per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

c)per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi.

 

Entrata in vigore

Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 333.