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 Decreto esecutivo concernente la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21 dicembre 2022

Decreto esecutivo

concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l'art. 10 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps),

decreta:

Soglia di intervento annua

Art. 1Per gli anni 2023 e 2024 la soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

a)per il titolare del diritto 18'182 franchi;

b)per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento 8'955 franchi;

c)per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento 6'675 franchi;

d)per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento 5'105 franchi;

e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento 5'086 franchi.

 

Entrata in vigore

Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 333.