Decreto esecutivo
concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l'art. 10 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps),
decreta:
Soglia di intervento annua
Art. 1Per gli anni 2023 e 2024 la soglia d'intervento corrisponde alla somma di:
a)per il titolare del diritto 18'182 franchi;
b)per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento 8'955 franchi;
c)per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento 6'675 franchi;
d)per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento 5'105 franchi;
e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento 5'086 franchi.
Entrata in vigore
Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Pubblicato nel BU 2022, 333.