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 Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2023/2024 della legge sugli aiuti allo studio del 1° marzo 2023

Decreto esecutivo

sulle basi di calcolo 2023/2024 della legge sugli aiuti allo studio

del 1° marzo 2023 (stato 1° giugno 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 4 e 14 capoverso 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),

decreta:

Art. 11Per l’anno scolastico 2023/2024 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è l’anno 2020.

2Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.

3Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2023 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall’applicazione del capoverso 1, gli eventuali prestiti concessi e versati, per un importo massimo di 10'000 franchi, sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.

4Il calcolo del prestito di cui al capoverso 3 è eseguito, per studi terziari, su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo; per analogia si applica quanto previsto dall’articolo 34 LASt.

5La richiesta di cui al capoverso 4 deve essere inoltrata di regola entro il termine di 15 giorni concesso per il reclamo previsto dall’articolo 39 capoverso 1 LASt.

 

Art. 2Per l’anno scolastico 2023/2024 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

a) il 30% sui primi 30'000 franchi;

b) il 50% sui successivi 50'000 franchi;

c) il 70% sul rimanente.

 

Art. 31Per l’anno scolastico 2023/2024 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un quarto in prestito.

2L’importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

3Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l’ammontare previsto o solo una frazione; quest’ultima non potrà successivamente essere modificata.

4Sono applicabili per analogia gli articoli 16 e seguenti LASt.

 

Art. 4Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° giugno 2023.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 45.