Regolamento
sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
-il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform),
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali[1]
Competenze sulla formazione
Art. 1[2]1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.
2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
3La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Campo d’applicazione
Art. 2[3]1Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di:
a)funzionari comunali, consortili e patriziali;
b)politici comunali, consortili e patriziali.
2Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.
Art. 3…[4]
Finanziamento
Art. 4[5]Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
Corpo insegnante
Art. 5[6]L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.
Capitolo secondo
Commissioni[7]
Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali
Art. 6[8]1Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.
2Nella Commissione sono rappresentati:
a)i comuni;
b)i patriziati;
c)le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d)la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.
4La Commissione:
a)discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b)è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
Commissione di formazione dei segretari comunali
Art. 7[9]Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita:
a)sui regolamenti d’esame dei corsi;
b)per la scelta dei docenti;
c)sui casi particolari di ammissione ai corsi.
Art. 8-13…[10]
Capitolo terzo
Disposizioni finali[11]
Regolamenti e commissioni d’esame
Art. 14[12]1Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
2La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.
Art. 15…[13]
Norma abrogativa
Art. 16È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.
Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023
Art. 17[14]Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[15]
Pubblicato nel BU 2001, 130.
[1] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.
[3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
[4] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[5] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[7] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
[8] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
[9] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
[10] Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
[11] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[12] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[13] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[14] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
[15] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.