181.310

 : R sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali - 6 giugno 2001

 

Regolamento

sulla formazione professionale di base e continua per

il settore degli enti locali

(del 6 giugno 2001)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

-il Regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform);

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Competenza

Art. 1[1]1L’organizzazione dei corsi sulla formazione professionale di base e continua per il settore delle amministrazioni comunali e consortili (in seguito: corsi) è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, che la esercita per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito: DFP).

2La DFP organizza i corsi su richiesta o con il consenso del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (in seguito: SEL), che li può anche delegare alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), o ad altre istituzioni formative.

 

Campo d’applicazione

Art. 2Il presente regolamento si applica alla formazione professionale di base e continua:

a);[2]

b)dei funzionari;

c)degli amministratori.

 

Gestione e direzione

Art. 3La gestione e la direzione dei corsi è affidata al Delegato alla formazione degli enti locali (in seguito: Delegato).

 

Finanziamento

Art. 4I corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.

 

Corpo insegnante

Art. 5La DFP, su proposta del Delegato e sentita la SEL, designa i docenti.

 

TITOLO II[3]

 

Art. 6-13[4]

 

TITOLO III

Norme finali ed abrogative

 

Regolamenti d’esame

Art. 14Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’art. 2, promulgati dalla DFP.

 

Equivalenza

Art. 15Il diploma cantonale di segretario comunale è equivalente all’attestato di abilitazione ai sensi dell’art. 142 LOC.

 

Norma abrogativa

Art. 16È abrogato il Regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.

 

Norma transitoria

Art. 17Il Regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988 resta in vigore per il corso iniziato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[5]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 130.

 

 


[1]  Art. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[2]  Lett. abrogata dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

[3]  Titolo abrogato dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

[4]  Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

[5]  Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.