181.310

 R sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001

Regolamento

sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

-il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali[1]

 

Competenze sulla formazione

Art. 1[2]1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.

2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

3La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.

 

Campo d’applicazione

Art. 2[3]1Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di:

a)funzionari comunali, consortili e patriziali;

b)politici comunali, consortili e patriziali.

2Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.

 

Art. 3[4]

 

Finanziamento

Art. 4[5]Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.

 

Corpo insegnante

Art. 5[6]L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.

 

Capitolo secondo

Commissioni[7]

 

Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali

Art. 6[8]1Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.

2Nella Commissione sono rappresentati:

a)i comuni;

b)i patriziati;

c)le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;

d)la SEL.

Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.

3La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.

4La Commissione:

a)discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;

b)è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.

 

Commissione di formazione dei segretari comunali

Art. 7[9]Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita:

a)sui regolamenti d’esame dei corsi;

b)per la scelta dei docenti;

c)sui casi particolari di ammissione ai corsi.

 

Art. 8-13[10]

 

Capitolo terzo

Disposizioni finali[11]

 

Regolamenti e commissioni d’esame

Art. 14[12]1Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).

2La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.

 

Art. 15[13]

 

Norma abrogativa

Art. 16È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.

 

Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023

Art. 17[14]Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[15]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 130.


[1]  Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[2]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.

[3]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

[4]  Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[5]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[6]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[7]  Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

[8]  Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

[9]  Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

[10]  Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

[11]  Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[12]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[13]  Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[14]  Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

[15]  Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.