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 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2024 dell'11 dicembre 2023

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l’adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027

dell’11 dicembre 2023 (stato 16 febbraio 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8295 del 5 luglio 2023,

decreta:

Art. 1Per il quadriennio 2024-2027 è stanziato un credito di 11'600’000 franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027.

 

Art. 2Il credito di cui all’articolo 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

a)progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell’ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;

b)progetti che rientrano nel campo d’applicazione dell’economia locale;

c)progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2024-2027, considerando in particolare l’obiettivo “Regioni periferiche”.

 

Art. 31I progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

2Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2024-2027, 1’500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo per il sostegno di progetti di cui all’articolo 2 lettere a e b. Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b del presente decreto, può essere attribuito un contributo supplementare, equivalente al contributo versato dai comuni associati per alimentare il fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024-2027, pari al massimo a 500'000 franchi per Ente.

3Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

4Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull’utilizzo della dotazione finanziaria nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2024-2027 con il Cantone Ticino.

 

Art. 41Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2024-2027 di cui all’articolo 2 lettera c, possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

a)mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse;

b)a fondo perso.

2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

a)i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo;

b)i sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non possono superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell’importo computabile;

c)per l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile.

3Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

4Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.

5Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all’articolo 2 lettera c.

6Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

7Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Art. 51Per le attività di gestione dei progetti di cui al presente decreto legislativo il Consiglio di Stato, nell’ambito della convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalle Agenzie regionali per lo sviluppo nel periodo 2024-2027, assegna ad ogni Ente regionale per lo sviluppo (ERS) un sussidio forfettario annuale di 50'000 franchi.

2Ogni Ente regionale per lo sviluppo, per finanziare particolari attività di management regionale volte ad agevolare la progettualità nell’ambito dell’economia locale a favore delle regioni periferiche, è autorizzato ad attingere direttamente dai fondi cantonali di cui all’articolo 3 capoverso 2 fino ad un massimo di 60'000 franchi annui.

 

Art. 6Il credito di cui all'articolo 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell’economia.

 

Art. 71Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2024 e mantiene la sua validità sino al 31 dicembre 2027.

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 42.