Decreto esecutivo
sulle basi di calcolo 2024/2025 della legge sugli aiuti allo studio
del 13 marzo 2024 (stato 1° giugno 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 4 e 14 capoverso 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),
decreta:
Art. 11Per l’anno scolastico 2024/2025 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è l’anno 2021.
2Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.
3Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2024 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall’applicazione del capoverso 1, gli eventuali prestiti concessi e versati, per un importo massimo di 10'000 franchi, sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.
4Il calcolo del prestito di cui al capoverso 3 è eseguito, per studi terziari, su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo; per analogia si applica quanto previsto dall’articolo 34 LASt.
5La richiesta di cui al capoverso 4 deve essere inoltrata di regola entro il termine di 15 giorni concesso per il reclamo previsto dall’articolo 39 capoverso 1 LASt.
Art. 2Per l’anno scolastico 2024/2025 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:
a)il 30% sui primi 30'000 franchi;
b)il 50% sui successivi 50'000 franchi;
c)il 70% sul rimanente.
Art. 31Per l’anno scolastico 2024/2025 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un quarto in prestito.
2L’importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.
3Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l’ammontare previsto o solo una frazione; quest’ultima non potrà successivamente essere modificata.
4Sono applicabili per analogia gli articoli 16 e seguenti LASt.
Art. 4Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° giugno 2024.
Pubblicato nel BU 2024, 87.