Decreto esecutivo
sugli assegni di famiglia
del 25 settembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf),
decreta:
Importo massimo annuo dell'assegno integrativo
Art. 1Per gli anni 2025 e 2026 sono applicati i seguenti massimali:
a)per il primo ed il secondo figlio 9'816 franchi;
b)per il terzo ed il quarto figlio 6'543 franchi;
c)per ogni ulteriore figlio 3'272 franchi.
Entrata in vigore
Art. 2Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Pubblicato nel BU 2024, 223.